Sentenza n. 1257/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'ottemperanza alla sentenza definitiva n. 2862/2023 del tribunale ordinario di Napoli Nord sezione lavoro avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta docente in favore della ricorrente per gli anni scolastici: 2020/2021 e 2021/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2862/2023, relativa all'assegnazione della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 2862/2023, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, mediante due buoni elettronici del valore di euro 500,00 ciascuno, relativi agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva, e ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine perentorio, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'inadempimento né dimostrare l'avvenuta esecuzione. Il TAR ha preliminarmente verificato la ricevibilità e procedibilità del ricorso: sussistenza della competenza territoriale, deposito della copia autentica della sentenza con attestazione del passaggio in giudicato e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile, procedibile e palesemente fondato. La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, produce un immediato effetto conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, priva di margini di discrezionalità nell'adempimento, salvo gli aspetti tecnici e procedurali. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato e non aveva fornito alcuna prova contraria, il Collegio gli ha ordinato di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditare complessivamente euro 1.000,00, mediante due buoni da euro 500,00, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il TAR ha nominato fin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta, con obbligo di provvedere nei successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. Il commissario dispone dei poteri dell'Amministrazione inadempiente, anche contabili, necessari all'accreditamento delle somme; il potere commissariale e quello dell'Amministrazione sono concorrenti sino all'effettivo intervento sostitutivo. Le spese del giudizio, pari a euro 800,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato ove versato, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Radica la competenza del TAR in relazione alla sentenza del giudice ordinario da eseguire, emessa da un tribunale situato nella circoscrizione del TAR.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Richiede, ai fini del giudizio di ottemperanza, la produzione della copia autentica della sentenza munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, qualificato come condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
DPCM 28 novembre 2016
Disciplina modalità e condizioni di assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, richiamate dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando siano prodotti la copia autentica del titolo con attestazione del passaggio in giudicato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce contro la pubblica amministrazione.
- Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario avente ad oggetto una prestazione amministrativa vincola l'Amministrazione anche sul piano conformativo e ordinatorio: l'Amministrazione deve attribuire concretamente il bene della vita riconosciuto, senza margini di discrezionalità sostanziale, residuando soltanto gli aspetti tecnici e procedurali dell'esecuzione.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine perentorio e nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice e organo straordinario dell'Amministrazione, subentra nell'esercizio dei poteri dell'organo inadempiente e può adottare anche gli atti contabili e i mandati di pagamento necessari alla completa esecuzione del giudicato.
- Il potere dell'Amministrazione di adempiere spontaneamente e quello del commissario ad acta sono concorrenti fino a quando il commissario non abbia concretamente provveduto; l'Amministrazione conserva quindi la possibilità di eseguire il giudicato nel termine assegnato e sino all'intervento sostitutivo.
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