Cassazione Penale, Sentenza n. 22467/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello: il difensore deduceva che la notifica non era stata effettuata presso il domicilio eletto dall'imputato e che pertanto la citazione in appello e gli atti successivi sarebbero nulli, contestando l'uso dell'art. 161 comma 4 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che la notifica fosse stata effettuata a mani del ricorrente il 22 febbraio 2021, con relata di notifica firmata dall'ufficiale giudiziario e non contestata nel ricorso. La duplicazione errata della notifica via PEC al difensore è stata ritenuta irrilevante di fronte alla notifica valida effettuata in persona. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in euro 4.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 56 e 642 codice penale
Riferimento alle norme sostanziali del reato per cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile dalla Corte d'appello; la Cassazione non ha annullato la condanna sostanziale perché ha deciso sull'inammissibilità del ricorso.
art. 161 comma 4 codice di procedura penale
La censura difensiva mirava a una presunta illiceità della notifica in applicazione di questa disposizione; la Corte ha ritenuto che la notifica personale a mani del ricorrente, comprovata da relata firmata, fosse legittima e sufficiente, rendendo irrilevante la duplicazione via PEC.
art. 23 comma 8 D.L. n. 137 del 2020
Ha consentito lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte ne prende atto nella celebrazione del procedimento.
art. 616 codice di procedura penale
Fornisce la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la somma è stata determinata equitativamente in euro 4.000,00.
Massime di principio
- La relata di notifica firmata dall'ufficiale giudiziario che attesti la consegna a mani dell'imputato costituisce prova forte e, se non specificamente contestata con elementi, rende infondate le censure sulla nullità della notifica.
- La duplicazione o l'invio per PEC al difensore, se avvenuti in aggiunta a una notifica personale valida, sono in genere irrilevanti ai fini della declaratoria di nullità.
- Chi contesta la regolarità della notifica deve allegare e, se possibile, documentare contestazioni specifiche e motivi che rendano la relata di notifica dubbia; una mera affermazione generica nel ricorso può essere ritenuta insufficiente e portare all'inammissibilità.
- Il rigetto per inammissibilità del ricorso può comportare condanne al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
- In procedimenti celebrati con contraddittorio scritto (es. ai sensi del D.L. 137/2020), le parti devono porre attenzione a documentare compiutamente le proprie censure per evitare che il giudice ritenga la questione già pacificamente dimostrata dagli atti.
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