Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6349/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa in data 14/10/22 e notificato in data 24/10/22 con il quale è stata dichiarata la inidoneità alle prove di efficienza fisica con riferimento al Concorso per il reclutamento nell'Esercito Italiano di 1205 VFP4 per l'anno 2022 e, conseguentemente la non ammissione alle successive prove concorsuali.

Giustizia amministrativa202300183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di inidoneità alle prove di efficienza fisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 1205 VFP4 nell'Esercito Italiano per l'anno 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo avere superato la prova culturale, logico-deduttiva e professionale, veniva giudicato non idoneo alle prove di efficienza fisica per avere eseguito 19 piegamenti sulle braccia, a fronte dei 20 richiesti dal bando in 60 secondi. Con il primo motivo deduceva la nullità dell'esclusione per asserita carenza dei segni identificativi minimi dell'atto, sostenendo che il provvedimento fosse privo di sottoscrizione e non riconducibile alla Commissione giudicatrice o all'amministrazione; deduceva inoltre violazione degli artt. 21-septies e 21-octies l. 241/1990, erronea applicazione dell'art. 19 l. 241/1990, eccesso di potere per illogicità, errore sui presupposti, sviamento, irragionevolezza, contraddittorietà, perplessità e violazione dei principi di certezza giuridica e affidamento. Con il secondo motivo lamentava la violazione dei criteri del bando e del d.m. Difesa 4 giugno 2014, nonché difetto di motivazione, sostenendo che la mera indicazione del numero dei piegamenti non spiegasse quali esercizi fossero stati ritenuti validi e perché non fossero stati conteggiati tutti quelli eseguiti; deduceva altresì illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza e contrasto con un diverso giudizio conseguito in altro concorso, oltre alla violazione degli artt. 97 e 98 Cost.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il Ministero ha depositato il provvedimento di esclusione sottoscritto digitalmente dal Presidente della Commissione, sicché è risultata smentita in fatto la dedotta mancanza di sottoscrizione e di riferibilità dell'atto all'amministrazione. Anche il secondo motivo è stato respinto. Il giudice ha valorizzato la natura di verbale dell'atto e il fatto che il candidato lo avesse sottoscritto senza formulare riserve o contestazioni sulle modalità di conteggio e sul numero dei piegamenti riportato. Poiché il verbale era aperto alle osservazioni dell'interessato, questi avrebbe potuto rifiutare la sottoscrizione oppure chiedere che fossero verbalizzate le proprie rimostranze. La sottoscrizione senza riserve è stata quindi considerata accettazione degli esiti della prova e non è stata ravvisata l'illegittimità dell'esclusione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità per carenza dei segni identificativi dell'atto è stata esclusa in fatto, poiché il provvedimento risultava sottoscritto digitalmente dal Presidente della Commissione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente tra i parametri di illegittimità, ma non oggetto di autonoma applicazione decisiva nella motivazione.

  • art. 19 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'asserita erronea applicazione della disciplina, senza che il giudice ne abbia fatto applicazione decisiva.

  • artt. 97 e 98 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza accoglimento delle relative censure.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La contestazione della nullità di un provvedimento amministrativo per mancanza di sottoscrizione o di riferibilità all'amministrazione è infondata quando dagli atti del giudizio risulti la sottoscrizione digitale dell'organo competente, purché tale elemento consenta di imputare l'atto all'amministrazione.
  • Quando l'esito di una prova selettiva è documentato in un verbale sottoscritto dall'interessato e il verbale è aperto a osservazioni o contestazioni, la sottoscrizione senza riserve assume rilievo probatorio a sostegno dell'accettazione degli esiti riportati; il candidato che contesti la verbalizzazione deve rifiutare la sottoscrizione o chiedere che le proprie rimostranze siano inserite a verbale.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiNullità del provvedimentoDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.