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Sentenza

Sentenza n. 4495/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2663 del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, pubblicata in data 07.07.2025.

Giustizia amministrativa202601128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto della comunicazione della ricorrente secondo cui, dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Ministero aveva eseguito la sentenza e pagato quanto dovuto. Poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo l'avvio del giudizio, ha condannato il Ministero al rimborso delle spese, liquidate in € 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, n. 2663 del 7 luglio 2025, che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, pubblicata il 7 luglio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto all'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e condannato il Ministero al pagamento di € 2.719,87, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La norma è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza; la decisione prende atto dell'avvenuto adempimento del giudicato e dichiara cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso, viene meno la materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo l'avvio del giudizio di ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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