Sentenza del 04/10/2017 n. 2158 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti chiedevano la revoca della sentenza di primo grado, la cancellazione del fermo amministrativo sul veicolo, l'annullamento delle cartelle di pagamento e degli atti conseguenti, nonché il rimborso delle spese. Deducevano: nullità della sentenza per insufficiente motivazione; irregolarità delle notifiche delle cartelle e del preavviso di fermo, anche in relazione al decesso del contribuente e all'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973; prescrizione del credito; difetto di motivazione del fermo amministrativo. L'Agenzia delle Entrate eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente gli atti della riscossione.
La decisione
L'appello è stato integralmente rigettato. La sentenza di primo grado, pur sintetica, è stata ritenuta sufficientemente motivata perché consentiva di individuare il tema della controversia e le ragioni della decisione. È stata confermata la regolarità delle notifiche delle cartelle e del preavviso di fermo. In particolare, in assenza della comunicazione degli eredi prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973, la notifica poteva essere effettuata collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto; inoltre, l'agente della riscossione poteva notificare le cartelle direttamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza relata autonoma. La prescrizione è stata esclusa perché non risultava decorso il termine applicabile tra gli atti notificati. È stata ritenuta sufficiente la motivazione del fermo mediante rinvio alle cartelle già notificate. Gli appellanti sono stati condannati al pagamento di 1.000,00 euro di spese, pari a 500,00 euro per ciascuna parte resistente.
Norme richiamate
Art. 36, nn. 2, 3 e 4, D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza deve contenere l'esposizione dello svolgimento del processo, le richieste delle parti e una succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto.
La sentenza è nulla per carenza motivazionale solo quando l'omissione impedisce di individuare il tema della controversia o le ragioni della decisione; una motivazione sintetica, ma comprensibile, è sufficiente.
Art. 65, D.P.R. n. 600/1973
La notificazione degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso.
Se gli eredi non comunicano tempestivamente all'ufficio le proprie generalità e il domicilio fiscale, gli atti tributari possono essere notificati collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto.
Art. 26, D.P.R. n. 602/1973
La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata A/R; in tale modalità la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non richiede una relata autonoma.
Art. 7, comma 6, Legge n. 890/1982
In caso di consegna del plico a persona diversa dal destinatario, deve essere data notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione.
La disposizione non è stata applicata perché, nel caso esaminato, la notifica agli eredi era regolata dalla disciplina speciale dell'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973.
Art. 3, Legge n. 241/1990 e Legge n. 212/2000
Il fermo amministrativo può essere motivato per relationem mediante il richiamo a cartelle di pagamento già notificate e legalmente conosciute dal contribuente.
Art. 10, D.Lgs. n. 546/1992 e art. 39, D.Lgs. n. 112/1999
Quando la controversia riguarda esclusivamente la regolarità delle notifiche e degli atti esecutivi della riscossione, la legittimazione passiva spetta all'agente della riscossione e non necessariamente all'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria breve non è automaticamente nulla: il vizio sussiste solo se la motivazione impedisce di comprendere le questioni trattate e il percorso logico seguito dal giudice.
- In caso di decesso del contribuente, gli eredi devono comunicare formalmente generalità e domicilio fiscale all'amministrazione; in mancanza, gli atti possono essere notificati collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto.
- Le cartelle di pagamento possono essere validamente notificate direttamente dall'agente della riscossione tramite raccomandata A/R, senza necessità di una separata relata di notifica.
- L'impugnazione di un fermo amministrativo consente di contestare anche gli atti presupposti non precedentemente impugnati, ma il contribuente deve dimostrare concretamente l'irregolarità della notifica o dell'atto.
- La prescrizione deve essere verificata considerando la sequenza completa degli atti notificati e degli eventuali atti interruttivi; la sola contestazione del preavviso di fermo non dimostra automaticamente la prescrizione del credito.
- Un fermo amministrativo può essere motivato mediante rinvio alle cartelle di pagamento già notificate, purché tali atti siano specificamente individuati e il contribuente ne abbia avuto conoscenza legale.
- È importante individuare correttamente il soggetto legittimato passivo: l'ente impositore risponde della pretesa tributaria, mentre l'agente della riscossione risponde normalmente della regolarità delle notifiche e delle procedure esecutive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 ott 2017Sentenza del 04/10/2017 n. 273 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 4 ott 2017Sentenza del 04/10/2017 n. 287 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 4 ott 2017Sentenza del 04/10/2017 n. 330 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 4 ott 2017Sentenza del 04/10/2017 n. 453 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 4 ott 2017Sentenza del 04/10/2017 n. 518 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 4 ott 2017Sentenza del 04/10/2017 n. 733 - Corte di Giustizia UE
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →