Sentenza n. 2/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento - della Delibera di Consiglio Comunale nr. 46 del 30/11/2011 recante l'adozione del Piano di Recupero ex L. 457/78 per “riqualificazione architettonica ed adeguamento funzionale dell' ex Cinema Excelsior"; - della Delibera di Consiglio Comunale nr. 15 del 28/6/2012 recante l'approvazione di detto Piano di Recupero; - della Delibera di Consiglio Comunale nr. 26 del 14/10/2013, pubblicata sull'albo pretorio a decorrere dal 12/12/2013, con la quale si è provveduto ad integrare la DCC nr. 15/2012 e dalla quale deriva pertanto l'effettiva definitiva approvazione del Piano di Recupero; - della Delibera di Giunta Comunale del 15/11/2011 - il cui numero non è conosciuto - con la quale si è espresso parere preventivo favorevole all'approvazione del piano di recupero; - dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Cagli nr. 65 del 23/02/2012 e della relativa relazione tecnica comunale illustrativa del 19/1/2012; - del parere della Commissione Edilizia Integrata nr. 3 del 27/9/2011; - della delibera di Giunta provinciale nr. 44 del 22.3.2012 - del Parere di compatibilità geomorfologica della Provincia di Pesaro Urbino nr. 2954 del 17/7/2012; - del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio delle Marche proc. nr. 2224 del 15/2/2012; - del permesso di costruire nr. 74/2013 di contenuto ignoto alla ricorrente; - di ogni altro atto, conseguente ovvero presupposto, comunque finalizzato all'approvazione del Piano di Recupero ed all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento assentito con il permesso di costruire nr. 74/2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano di Recupero per la riqualificazione architettonica e l'adeguamento funzionale dell'ex Cinema Excelsior, relativi atti paesaggistici e urbanistici e permesso di costruire n. 74/2013
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria di un immobile confinante con la particella interessata dall'intervento ha impugnato le deliberazioni comunali di adozione e approvazione del Piano di Recupero, la successiva deliberazione integrativa, il permesso di costruire e gli atti presupposti, tra cui l'autorizzazione paesaggistica comunale, i pareri della Commissione Edilizia Integrata, della Provincia e della Soprintendenza e la delibera della Giunta provinciale. Dal testo non risultano esposti o esaminati nel merito specifici vizi di legittimità, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso. La rinuncia è intervenuta dopo che il Comune ha dichiarato la decadenza del permesso di costruire, per mancato inizio dei lavori e decorso del termine triennale per il completamento dell'intervento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare i motivi di merito. Ha rilevato che la rinuncia era stata notificata alle controparti nel rispetto del termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. e che la ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, potendo rinunciare al ricorso o dichiarare il venir meno dell'interesse alla decisione. La sopravvenuta decadenza del permesso di costruire, determinata dal mancato avvio dei lavori e dalla scadenza del termine di ultimazione, ha costituito il presupposto della rinuncia. Le spese sono state compensate in considerazione della complessità della controversia, dello sviluppo della vicenda processuale e della mancata realizzazione del manufatto per circostanze sopravvenute.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza
La rinuncia al ricorso è rituale quando viene notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; il ricorrente può esercitare la disponibilità dell'azione sino a quando la causa è trattenuta per la decisione.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia ritualmente proposta determina l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Il ricorrente può rinunciare al ricorso sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, poiché conserva fino ad allora la piena disponibilità dell'azione.
- La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a.; se tale formalità è rispettata, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse alla decisione quando il ricorrente dichiara ritualmente di rinunciare al ricorso.
Come è indicizzato
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