Sentenza del 07/10/2016 n. 20139 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle dogane aveva contestato a S.A. s.p.a. dichiarazioni doganali infedeli relative all'importazione di merci extracomunitarie, sostenendo che le merci non fossero state fisicamente introdotte nei depositi fiscali IVA, ma consegnate direttamente alla destinataria. La ricorrente contestava sia l'applicazione della sanzione prevista dal D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, sia la pretesa di riscuotere nuovamente l'IVA all'importazione, poiché l'imposta era stata assolta mediante autofatturazione e annotazione nei registri IVA al momento dell'estrazione, seppure virtuale, delle merci.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e infondato il secondo, confermando che l'introduzione nei depositi IVA deve essere fisica e non meramente virtuale e che, in assenza di una sanzione speciale, può trovare applicazione l'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, purché la sanzione sia proporzionata e non ecceda quanto necessario per garantire la riscossione ed evitare l'evasione. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo che l'IVA assolta mediante inversione contabile, autofatturazione e registrazione nei registri degli acquisti e delle vendite non possa essere richiesta una seconda volta, potendo sussistere al più un tardivo assolvimento. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania, che dovrà verificare in fatto l'effettiva emissione e registrazione dell'autofattura e rideterminare anche le spese.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis
L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito.
La previsione riguarda le prestazioni di servizi relative a beni custoditi nel deposito, non l'immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati al deposito. Per quest'ultima ipotesi resta necessaria l'introduzione fisica della merce.
D.M. 20 ottobre 2007, n. 419
L'introduzione e l'estrazione dei beni dal deposito devono avvenire sulla scorta di un documento amministrativo, commerciale o di trasporto.
La norma disciplina gli adempimenti documentali e la movimentazione dei beni custoditi, senza introdurre una nozione di introduzione puramente virtuale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70
L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione.
L'IVA all'importazione è un tributo interno, distinto dai dazi quanto alla natura, anche se riscossa secondo modalità collegate alle procedure doganali.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2
In assenza di una disciplina sanzionatoria speciale, può applicarsi la sanzione generale per omesso o tardivo versamento, ma essa deve rispettare il principio di proporzionalità e può richiedere disapplicazione o riduzione se eccedente rispetto alla natura meramente formale della violazione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13
La Corte lo richiama quale disposizione generale applicabile alla violazione consistente nell'utilizzo del regime di sospensione dell'IVA senza effettiva introduzione fisica della merce nel deposito.
Direttiva 77/388/CEE, art. 16, paragrafo 1
Secondo la Corte di giustizia, non contrasta con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che subordini il differimento o l'esenzione dell'IVA all'importazione all'effettiva introduzione fisica delle merci nel deposito fiscale.
Sentenza Corte di giustizia UE, 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland
Il principio di neutralità dell'IVA impedisce allo Stato di richiedere una seconda volta l'imposta all'importazione quando la stessa imposta sia già stata regolarizzata mediante inversione contabile, autofatturazione e registrazione contabile, salvo evasione o tentata elusione.
Massime di principio
- Per beneficiare del differimento dell'IVA all'importazione tramite un deposito fiscale IVA, la merce non comunitaria deve essere effettivamente introdotta fisicamente nel deposito, salvo specifiche eccezioni normative riferite a prestazioni di servizi.
- La mancata introduzione fisica costituisce una violazione formale e può comportare sanzioni, ma la sanzione deve essere proporzionata alla concreta gravità del fatto e non può trasformarsi in una penalizzazione eccessiva rispetto all'assenza di evasione.
- Se l'IVA è stata comunque assolta tramite inversione contabile, autofatturazione e corretta registrazione contabile, l'amministrazione non può pretendere un secondo pagamento della medesima imposta, salvo prova di evasione o tentata elusione.
- Nei giudizi relativi a depositi IVA è essenziale documentare sia la concreta movimentazione fisica delle merci sia, in caso di irregolarità, l'avvenuto assolvimento e la registrazione dell'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile.
- La Corte di cassazione può cassare con rinvio una sentenza quando il giudice di merito non abbia verificato fatti decisivi, come l'emissione e la registrazione delle autofatture, anche se ha correttamente individuato l'obbligo di introduzione fisica nel deposito.
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