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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20927/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di appello definito con rito concordato ex art. 599-bis c.p.p., la Corte di appello ha parzialmente riformato la decisione di primo grado applicando, su concorde richiesta delle parti, la pena in relazione al reato di danneggiamento, così diversamente qualificando l'originaria imputazione di furto tentato. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione per non avere il giudice di merito disapplicato la recidiva contestata come reiterata, specifica e infraquinquennale. Il ricorso mirava quindi a rimettere in discussione un profilo del trattamento sanzionatorio nonostante l'accordo raggiunto tra le parti in sede di patteggiamento in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nel patteggiamento in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo censure sulla formazione della volontà delle parti, sul consenso del pubblico ministero e sulla difformità tra accordo e pronuncia del giudice; restano invece inammissibili le doglianze concernenti motivi rinunciati o, come nel caso di specie, la determinazione del trattamento sanzionatorio concordato e delle statuizioni collegate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel patteggiamento in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non per contestare motivi rinunciati o il trattamento sanzionatorio concordato.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancanza di una deduzione ammissibile impedisce di dolersi in cassazione della mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.

  • art. 1, comma 56,

    La norma è richiamata come base del reintrodotto patteggiamento in appello.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento in appello il controllo di legittimità è limitato a profili specifici: volontà dell'imputato di aderire al concordato, validità del consenso del pubblico ministero e corrispondenza tra accordo e sentenza.
  • Sono inammissibili le censure che investono questioni rinunciate con l'accordo, incluse quelle sul bilanciamento o sulla gestione di circostanze e statuizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, se non emergono da un vizio di difformità rispetto al patto.
  • Non può essere dedotta in cassazione, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., la mancata applicazione di una valutazione favorevole al ricorrente se tale aspetto non era stato oggetto dell'accordo e non integra un vizio consentito di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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