Sentenza del 21/06/2022 n. 19899 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione su sanzioni irrogate a T. Group per omessa fatturazione relativi agli anni 2003-2004. La controversia verteva sulla qualificazione ai fini IVA delle fatture emesse dalla società consortile T. s.c. a r.l. nei confronti delle consorziate (ribaltamento dei costi per lavori nel porto di Palermo) e sull'applicabilità della non imponibilità ex D.P.R. n. 633/1972, art. 9, comma 1, n. 6. L'Agenzia deduceva, in cassazione, (i) erronea applicazione del principio del giudicato esterno (art. 2909 c.c.) richiamato dal giudice di merito, poiché il giudicato favorevole alla T. s.c. sarebbe intervenuto tra parti diverse; (ii) errata interpretazione normativa sull'area di applicazione della non imponibilità IVA (art. 9, comma 1, n.6 D.P.R. 633/1972) sostenendo che il beneficio si applica solo alle prestazioni fatturate all'ente appaltante; (iii) mancato esame/valutazione di documenti posti a fondamento della pretesa erariale, fra cui la risoluzione ministeriale n. 355/E del 14 novembre 2002.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizio nella notifica: l'Agenzia non ha prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il ricorso per cassazione relativo alla notificazione effettuata con servizio postale. La Corte ha rilevato che, in assenza di tale prova e senza attività difensiva da parte dell'intimata, il procedimento notificatorio non si considera perfezionato e il ricorso non può essere ammesso; la Corte non si è pronunciata sul merito delle questioni IVA e sul giudicato esterno. Per le spese non è stata disposta liquidazione, stante la mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, comma 1, n. 6
La norma è stata centrale nella controversia: disciplina la non imponibilità IVA per determinate prestazioni relative a lavori portuali; il contrasto verteva sull'ambito soggettivo del beneficio (se applicabile solo alle prestazioni fatturate all'ente appaltante o anche ai ribaltamenti di costo tra consorziata e consorzio). La Corte non ha deciso sul punto per inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6 (par. VIII)
Riferito dall'Agenzia come norma legata alle sanzioni amministrative impugnate; la censura riguardava anche la corretta applicazione delle norme sanzionatorie a fronte dell'errata qualificazione IVA.
Codice civile, art. 2909
Norma sul giudicato esterno; l'Agenzia sosteneva che il giudicato favorevole alla T. s.c. non potesse avere efficacia nei confronti di T. Group perché mancante l'identità di parti; la Corte non è però entrata nel merito per ragioni di ammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 324
Richiamato nel motivo relativo al giudicato/efficacia della sentenza di altra causa; la vicenda è stata discussa ma non risolta nel merito.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1 nn. 3 e 4
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 4
Norme che individuano i motivi di cassazione su cui si fondavano i tre motivi del ricorso (violazione di legge e motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi assorbiti dalla inammissibilità per difetto di notifica.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Richiamati per la doglianza sulla valutazione della prova e della risoluzione ministeriale; la corte invece ha considerato assorbente la questione procedurale della notifica.
Codice di procedura civile, art. 140
La Corte ricorda che l'avviso di ricevimento o la comunicazione dell'ufficiale giudiziario sono la prova richiesta dalla legge per dimostrare il perfezionamento della notificazione via posta.
Codice di procedura civile, art. 291
Norma richiamata rispetto alla rinnovazione della notificazione: la Corte ha escluso la possibilità di rinnovazione quando manca la prova e non sono ricorrenti i presupposti per la rinnovazione.
Codice di procedura civile, art. 372, comma 2
Richiamato in relazione ai termini di deposito e comunicazione degli atti nel procedimento di cassazione; la Corte segnala limiti alla produzione tardiva dell'avviso di ricevimento.
Codice di procedura civile, artt. 379 e 380-bis
artt. 379 e 380-bis c.p.c.
Norme che individuano i termini entro i quali l'avviso di ricevimento può essere prodotto (fino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio); in mancanza della produzione nei termini il ricorso è inammissibile se l'intimato non svolge attività difensiva.
Massime di principio
- In Cassazione la prova del perfezionamento della notificazione è fondamentale: quando la notifica è effettuata tramite servizio postale, l'avviso di ricevimento (o l'atto equivalente dell'ufficiale giudiziario) deve essere prodotto nei termini previsti (fino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio) altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- L'efficacia del giudicato esterno richiede l'identità delle parti coinvolte nella sentenza divenuta definitiva; non basta che la questione sia analoga: occorre verificare la corrispondenza soggettiva per far valere l'eventuale effetto vincolante.
- Sulle questioni IVA relative a prestazioni per lavori portuali (non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 6 D.P.R. 633/1972) occorre attenzione all'ambito soggettivo del beneficio: la non imponibilità è normalmente riferita alle prestazioni rese all'ente appaltante/committente; i ribaltamenti di costo tra società consortile e consorziate possono essere considerati imponibili salvo che non sussistano specifici presupposti normativi o giurisprudenziali a sostegno della non imponibilità.
- Le risoluzioni ministeriali e i precedenti di Commissioni tributarie possono essere rilevanti ma non esautorano la necessità di un accertamento motivato del giudice sul caso concreto; inoltre l'Amministrazione deve curare la regolarità formale dei propri atti processuali (anche le notifiche) prima di ottenere un controllo di legittimità.
- Se si intende basare la decisione di un giudice sul giudicato o su una sentenza passata in cosa giudicata, è necessario documentare l'identità delle parti e che la questione decisiva sia la stessa: altrimenti l'eccezione può essere respinta.
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