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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24881/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia originaria riguardava la divisione di un asse ereditario e la riduzione di donazioni ritenute lesive della quota di legittima. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda di divisione e disposto la riduzione delle donazioni; la Corte d'appello aveva respinto il gravame e la Cassazione, con ordinanza del 2018, aveva rigettato il ricorso ordinario. Successivamente alcuni eredi del soccombente hanno proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza della Cassazione, deducendo: 1) errore revocatorio e/o scoperta di prova nuova, sostenendo che una successiva pronuncia di cessazione della materia del contendere in altro giudizio sulle stesse donazioni dimostrerebbe che i beni donati non potevano essere inclusi nella divisione e che ciò avrebbe potuto mutare l'esito del processo; 2) dolo della controparte, assumendo che la stessa avesse prima promosso un autonomo giudizio di nullità delle donazioni, poi chiesto e ottenuto la sospensione, quindi riassunto e infine rinunciato alla domanda con l'effetto di impedire un definitivo accertamento sulla validità degli atti di liberalità. La Corte ha però rilevato anche un profilo preliminare: il ricorso per revocazione non era stato notificato ad alcuni litisconsorti necessari o comunque a soggetti indicati nel giudizio originario, ma ha ritenuto inutile la regolarizzazione per la manifesta inammissibilità dell'impugnazione.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che l'ordinanza impugnata era una decisione di legittimità che aveva rigettato il ricorso senza decidere nel merito della causa; pertanto non era revocabile ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c. per i motivi di cui all'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c., ma solo, al più, per errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c. Inoltre, per completezza, la Corte ha escluso che la successiva vicenda processuale invocata integrasse dolo revocatorio, sia perché verificatasi in un diverso giudizio e dopo la pubblicazione dell'ordinanza impugnata, sia perché la cessazione della materia del contendere non costituiva un definitivo accertamento sulla validità delle donazioni né una prova nuova idonea a fondare la revocazione. La Corte ha infine condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 3 c.p.c.

    La sopravvenienza di un diverso esito processuale in altro giudizio non integra, di per sé, il presupposto della revocazione per scoperta di documenti decisivi se la decisione impugnata non è revocabile per quel motivo.

  • art. 395, n. 1 c.p.c.

    Il dolo revocatorio richiede un'attività fraudolenta con artifici o raggiri idonei a paralizzare la difesa e a incidere in modo determinante sulla decisione, non essendo sufficiente la mera condotta processuale asseritamente pregiudizievole in un diverso giudizio.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    Per le sentenze/ordinanze della Cassazione che non decidono il merito, la revocazione è ammessa, in via generale, solo per errore di fatto.

  • art. 391-ter c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per i motivi di cui all'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 è ammessa solo quando la Corte abbia pronunciato nel merito.

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    La pronuncia "nel merito" della Cassazione è quella in cui la Corte, accogliendo il ricorso, decide la causa senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata nella valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica, ma le censure sono state ritenute inidonee a fondare la revocazione richiesta.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica; la Corte ha escluso che le doglianze imponessero una nuova lettura del materiale probatorio in sede di legittimità.

  • art. 196 c.p.c.

    Evocato con riferimento alla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ribadisce che la valutazione sull'opportunità del rinnovo è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione.

  • art. 563 c.c.

    L'azione di restituzione nei confronti degli aventi causa del donatario presuppone la validità del trasferimento e opera dopo l'esperimento favorevole dell'azione di riduzione.

  • art. 2652, n. 8 c.c.

    La trascrizione della domanda di riduzione, se effettuata nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, pregiudica gli aventi causa che abbiano acquistato e trascritto successivamente e impedisce che la precedente trascrizione della donazione abbia efficacia sanante.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La revocazione della decisione della Corte di cassazione per i motivi diversi dall'errore di fatto è ammissibile solo quando la precedente decisione abbia pronunciato nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.; una ordinanza di rigetto che non definisce il merito non è revocabile per scoperta di documenti o dolo della controparte.
  • Il dolo revocatorio richiede una condotta fraudolenta specificamente diretta a impedire la difesa avversaria e concretamente idonea a incidere sul contenuto della decisione; non basta allegare comportamenti processuali della controparte in un diverso giudizio, specie se successivi alla decisione impugnata.
  • La pronuncia di cessazione della materia del contendere in un separato giudizio non equivale a un accertamento definitivo sulla validità del negozio e non può essere utilizzata, di regola, come prova nuova decisiva per la revocazione di una decisione già pronunciata.
  • Nei giudizi di riduzione delle disposizioni lesive di legittima, l'eventuale successiva azione di restituzione verso gli aventi causa del donatario presuppone la validità del trasferimento e non rende incompatibile la permanenza degli effetti della riduzione stessa.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure sulla valutazione delle prove o della consulenza tecnica in una nuova rivalutazione del merito; la scelta di disporre o meno il rinnovo della CTU resta affidata al giudice di merito.
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