Cassazione Civile, Ordinanza n. 24881/2023 del 21/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia originaria riguardava la divisione di un asse ereditario e la riduzione di donazioni ritenute lesive della quota di legittima. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda di divisione e disposto la riduzione delle donazioni; la Corte d'appello aveva respinto il gravame e la Cassazione, con ordinanza del 2018, aveva rigettato il ricorso ordinario. Successivamente alcuni eredi del soccombente hanno proposto ricorso per revocazione dell'ordinanza della Cassazione, deducendo: 1) errore revocatorio e/o scoperta di prova nuova, sostenendo che una successiva pronuncia di cessazione della materia del contendere in altro giudizio sulle stesse donazioni dimostrerebbe che i beni donati non potevano essere inclusi nella divisione e che ciò avrebbe potuto mutare l'esito del processo; 2) dolo della controparte, assumendo che la stessa avesse prima promosso un autonomo giudizio di nullità delle donazioni, poi chiesto e ottenuto la sospensione, quindi riassunto e infine rinunciato alla domanda con l'effetto di impedire un definitivo accertamento sulla validità degli atti di liberalità. La Corte ha però rilevato anche un profilo preliminare: il ricorso per revocazione non era stato notificato ad alcuni litisconsorti necessari o comunque a soggetti indicati nel giudizio originario, ma ha ritenuto inutile la regolarizzazione per la manifesta inammissibilità dell'impugnazione.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che l'ordinanza impugnata era una decisione di legittimità che aveva rigettato il ricorso senza decidere nel merito della causa; pertanto non era revocabile ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c. per i motivi di cui all'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 c.p.c., ma solo, al più, per errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c. Inoltre, per completezza, la Corte ha escluso che la successiva vicenda processuale invocata integrasse dolo revocatorio, sia perché verificatasi in un diverso giudizio e dopo la pubblicazione dell'ordinanza impugnata, sia perché la cessazione della materia del contendere non costituiva un definitivo accertamento sulla validità delle donazioni né una prova nuova idonea a fondare la revocazione. La Corte ha infine condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 3 c.p.c.
La sopravvenienza di un diverso esito processuale in altro giudizio non integra, di per sé, il presupposto della revocazione per scoperta di documenti decisivi se la decisione impugnata non è revocabile per quel motivo.
art. 395, n. 1 c.p.c.
Il dolo revocatorio richiede un'attività fraudolenta con artifici o raggiri idonei a paralizzare la difesa e a incidere in modo determinante sulla decisione, non essendo sufficiente la mera condotta processuale asseritamente pregiudizievole in un diverso giudizio.
art. 395, n. 4 c.p.c.
Per le sentenze/ordinanze della Cassazione che non decidono il merito, la revocazione è ammessa, in via generale, solo per errore di fatto.
art. 391-ter c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per i motivi di cui all'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 è ammessa solo quando la Corte abbia pronunciato nel merito.
art. 384 c.p.c., comma 2
La pronuncia "nel merito" della Cassazione è quella in cui la Corte, accogliendo il ricorso, decide la causa senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata nella valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica, ma le censure sono state ritenute inidonee a fondare la revocazione richiesta.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove e della consulenza tecnica; la Corte ha escluso che le doglianze imponessero una nuova lettura del materiale probatorio in sede di legittimità.
art. 196 c.p.c.
Evocato con riferimento alla richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ribadisce che la valutazione sull'opportunità del rinnovo è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione.
art. 563 c.c.
L'azione di restituzione nei confronti degli aventi causa del donatario presuppone la validità del trasferimento e opera dopo l'esperimento favorevole dell'azione di riduzione.
art. 2652, n. 8 c.c.
La trascrizione della domanda di riduzione, se effettuata nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, pregiudica gli aventi causa che abbiano acquistato e trascritto successivamente e impedisce che la precedente trascrizione della donazione abbia efficacia sanante.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione della decisione della Corte di cassazione per i motivi diversi dall'errore di fatto è ammissibile solo quando la precedente decisione abbia pronunciato nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.; una ordinanza di rigetto che non definisce il merito non è revocabile per scoperta di documenti o dolo della controparte.
- Il dolo revocatorio richiede una condotta fraudolenta specificamente diretta a impedire la difesa avversaria e concretamente idonea a incidere sul contenuto della decisione; non basta allegare comportamenti processuali della controparte in un diverso giudizio, specie se successivi alla decisione impugnata.
- La pronuncia di cessazione della materia del contendere in un separato giudizio non equivale a un accertamento definitivo sulla validità del negozio e non può essere utilizzata, di regola, come prova nuova decisiva per la revocazione di una decisione già pronunciata.
- Nei giudizi di riduzione delle disposizioni lesive di legittima, l'eventuale successiva azione di restituzione verso gli aventi causa del donatario presuppone la validità del trasferimento e non rende incompatibile la permanenza degli effetti della riduzione stessa.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le censure sulla valutazione delle prove o della consulenza tecnica in una nuova rivalutazione del merito; la scelta di disporre o meno il rinnovo della CTU resta affidata al giudice di merito.
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