Cassazione Civile, Ordinanza n. 22604/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a imposte per l'anno 2005, sostenendo l'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto, poi divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, poiché la sola produzione della busta contenente l'avviso non era sufficiente a dimostrare l'avvenuta consegna del plico. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 8 della L. n. 890 del 1982 e del d.m. 1 ottobre 2008, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato la disciplina della notifica postale ordinaria a una notifica diretta effettuata dall'Ufficio a mezzo servizio postale. In sede di legittimità, il ricorso è stato illustrato da memoria; il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la parte ricorrente aveva depositato copia dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica del ricorso per cassazione, superando così il profilo di inammissibilità preliminare indicato nella proposta del relatore. Tuttavia, esaminando il motivo, ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva fondato la decisione sull'assenza in atti dell'avviso di ricevimento idoneo a provare il perfezionamento della notifica, documento che non risultava prodotto né nel giudizio di merito né in cassazione. La doglianza, limitandosi a sostenere la regolarità del procedimento notificatorio, era quindi priva di specifico collegamento con l'accertamento decisivo compiuto dal giudice di appello. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 8 L. n. 890 del 1982
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della notifica a mezzo posta; la Corte non ne ha ravvisato un errore applicativo utile a superare il difetto di specifico confronto con la ratio decidendi.
d.m. 1 ottobre 2008
Invocato unitamente alla L. n. 890 del 1982 in tema di notificazione postale; la Corte non ha accolto la censura perché non pertinente rispetto al decisivo accertamento sulla mancata prova del perfezionamento della notifica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza è stata formalmente incanalata nel vizio di violazione di legge, ma è stata dichiarata inammissibile per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 380-bis c.p.c.
Norma richiamata per il procedimento camerale non partecipato e per la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato poiché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non può essere desunta dalla sola busta o dal plico contenente l'atto, essendo necessario il documento idoneo a dimostrare l'avvenuta consegna o comunque l'esito della spedizione.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti senza contestare l'accertamento decisivo posto a base della decisione.
- Quando il giudice di merito accerta l'assenza in atti dell'avviso di ricevimento o di altro documento probatorio del perfezionamento della notifica, il ricorrente deve specificamente censurare tale accertamento e produrre il documento rilevante anche nel giudizio di legittimità, se necessario.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica all'amministrazione pubblica soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
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