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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47929/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato ascritto (art. 642 c.p.), deducendo: 1) violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis c.p.p., poiché la Corte di appello avrebbe ribaltato il giudizio di primo grado basandosi su dichiarazioni testimoniali non nuovamente assunte in appello (testi Cocchi, Mancone, Gennaro, Del Sorbo) nonostante la richiesta di rinnovazione formulata dal Procuratore Generale e dalla parte civile; 2) vizio relativo alla acquisizione della nuova dichiarazione di domicilio resa dall'imputato in appello privata dell'autenticazione della firma ai sensi dell'art. 162 c.p.p.; 3) motivazione contraddittoria ex art. 606 lett. e) c.p.p., per aver affermato di essersi limitata a valutazioni di diritto ma in realtà rielaborato i fatti sulla base delle testimonianze e svalutando il ruolo dell'amministratore Morrone.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i primi e il terzo motivo non manifestamente infondati perché la Corte d'Appello aveva operato un ribaltamento del giudizio di assoluzione con pieno utilizzo di dichiarazioni testimoniali senza la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta; ciò ha determinato la prescrizione del reato (momento consumativo indicato nella richiesta di risarcimento del 20/10/2014, termine prescrizionale decorso). Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. In applicazione dell'art. 578 c.p.p. la Corte ha però deciso sull'appello ai soli effetti civili: confermate le statuizioni civili (condanna al risarcimento nei confronti della parte civile), ritenendo fondate le valutazioni della Corte di appello relative al coinvolgimento dell'Areni ai fini della responsabilità civile. Il secondo motivo (firma non autenticata) è stato ritenuto privo di rilievo sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma penale richiamata quale titolo del reato contestato all'imputato; la decisione interessa l'estinzione del reato per prescrizione e non l'accertamento definitivo della responsabilità penale

  • art. 603, comma 3-bis c.p.p.

    Impone l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello quando vi è un gravame avverso sentenza assolutoria; la Corte ha interpretato la disposizione estensivamente comprendendo la necessità di rinnovare quando il giudice di secondo grado intende formulare una diversa valutazione delle prove dichiarative

  • art. 162 c.p.p.

    Norma sulle forme e autenticazioni degli atti difensivi; nel caso la mancata autenticazione della dichiarazione di domicilio è stata ritenuta non risolutiva perché l'atto ha conseguito l'effetto di portare l'impugnazione a conoscenza dell'imputato

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Censura della motivazione per contraddittorietà o insufficienza; la Corte di cassazione ha ritenuto fondate le obiezioni nella parte relativa alla rinnovazione istruttoria ma, ai fini civili, ha confermato la ricostruzione fattuale della Corte di appello

  • art. 578 c.p.p.

    Stabilisce che, se il reato è estinto, il giudice dell'impugnazione deve comunque decidere sull'appello ai soli effetti civili; la Corte ha applicato tale principio conformemente alla giurisprudenza costituzionale

  • Sentenza Corte Cost. n. 182/2021

    "la cognizione del giudice dell'impugnazione penale, ex art. 578 cod. proc. pen., è funzionale alla conferma delle statuizioni civili...Il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell'illecito civile e non la responsabilità penale dell'imputato, ormai prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione"

    La Corte costituzionale chiarisce che dopo la declaratoria di prescrizione il giudice d'impugnazione deve valutare esclusivamente gli elementi della responsabilità civilistica (nesso causale, elemento soggettivo dell'illecito civile) e non può riconoscere la responsabilità penale concernente il reato estinto

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello intende ribaltare un giudizio assolutorio fondandosi su valutazioni diverse delle prove dichiarative, è obbligata a rinnovare l'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; il mancato rispetto di tale obbligo può comportare l'annullamento per vizio procedurale e, se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, l'estinzione del reato
  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non impedisce al giudice dell'impugnazione di decidere sulle pretese civili: deve verificare i presupposti dell'illecito civilistico (art. 2043 c.c.) senza riaprire la responsabilità penale
  • Le censure sulla motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) hanno rilievo quando la Corte di merito ricostruisce i fatti in modo contraddittorio o utilizza prove (in particolare testimoniali) senza averle nuovamente acquisite quando ciò era richiesto
  • Vizi formali di atti processuali (es. mancata autenticazione di una firma) possono essere superati se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo pratico di informare l'imputato o garantire il contraddittorio; la rilevanza dipende dall'effettivo pregiudizio
  • In procedure con contestazioni sia penali sia civili, le parti civili possono ottenere l'accertamento del diritto al risarcimento anche se il procedimento penale si estingue per prescrizione, ma l'accertamento è di natura civilistica e richiede prova del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo rilevante ai fini civili

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