Sentenza del 10/09/2015 n. 7102 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Valore dell'avviamento - Criteri di determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza stabilisce che il valore dell'avviamento deve essere determinato ex ante, cioè al momento della cessione, sulla base delle caratteristiche dell'azienda e delle sue potenzialità allora prevedibili. Non può invece essere calcolato utilizzando retrospettivamente gli effettivi risultati economici conseguiti dall'azienda dopo la cessione. Dal testo fornito non risultano indicati né l'esito formale del ricorso né le parti coinvolte.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del valore dell'avviamento ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Il principio affermato è che l'avviamento deve essere stimato considerando l'effettiva consistenza dell'azienda e la sua concreta potenzialità reddituale. Non esiste un criterio matematico univoco, poiché il valore dipende da molteplici fattori capaci di incidere sulla futura capacità dell'impresa di produrre reddito.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'avviamento occorre riferirsi alla situazione dell'azienda esistente al momento della cessione, considerando consistenza, organizzazione, clientela, posizione sul mercato e potenzialità reddituale.
- Non è necessario né sempre possibile applicare una formula matematica rigida: la stima può richiedere una valutazione complessiva e motivata di più fattori economici.
- I risultati economici realizzati dopo la cessione non possono, di per sé, determinare retroattivamente il valore dell'avviamento alla data dell'atto; possono eventualmente costituire elementi di verifica, ma non sostituire la valutazione prospettica originaria.
- Una contestazione fiscale sul valore dell'avviamento deve quindi verificare se la stima sia coerente con gli elementi concretamente disponibili al momento della cessione e se sia adeguatamente motivata.
Testo integrale
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