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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14803/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'appello di Asandei era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello di Genova per mancato deposito, in sede di appello proposto da difensore dell'imputato giudicato in assenza, del specifico mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il ricorrente ha contestato l'inammissibilità sostenendo che la normativa vigente al momento dell'appello richiedeva solo uno specifico mandato a impugnare e che successivamente la legge n. 114/2024 ne aveva limitato l'applicazione ai soli difensori d'ufficio; inoltre ha dedotto che il proprio assistito non poteva essere considerato assente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. avendo conferito al difensore procura speciale per la richiesta di un rito alternativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Genova. In motivazione, la Corte ha rilevato che la modifica normativa introdotta dalla legge n. 114/2024, che ha circoscritto l'obbligo del deposito del mandato ai soli casi di difesa d'ufficio, non contiene disciplina transitoria e quindi non si applica retroattivamente alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, per il principio tempus regit actum. Tuttavia, nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'imputato non poteva considerarsi assente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., poiché aveva conferito procura speciale al difensore per la richiesta di un procedimento alternativo, attitudine che dimostra la conoscenza del procedimento e dunque la presenza ai fini del processo, rendendo inammissibile la decisione di inammissibilità adottata dalla Corte d'appello.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Predisponeva l'obbligo, in caso di imputato giudicato in assenza, che l'atto d'impugnazione del difensore fosse depositato con specifico mandato rilasciato dopo la sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio; il mancato deposito rende l'appello inammissibile.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114, art. 2, lett. o)

    Ha modificato l'art. 581 introducendo la limitazione dell'obbligo del mandato solo ai casi in cui l'impugnazione è stata presentata dal difensore d'ufficio, esonerando il difensore di fiducia; modifica non dotata di disciplina transitoria, per cui non si applica retroattivamente alle impugnazioni presentate prima della sua entrata in vigore.

  • art. 11 preleggi (principio tempus regit actum)

    Principio secondo il quale la legge applicabile è quella in vigore al momento in cui l'atto è stato compiuto; qui utilizzato per stabilire che la disciplina previgente si applica alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

  • art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Stabilisce le condizioni in cui l'imputato è considerato presente nonostante la sua assenza formale; la Corte ha interpretato che il conferimento di procura speciale per la richiesta di un rito alternativo dimostra la conoscenza del procedimento e configura la presenza ai sensi di questa norma.

  • giurisprudenza citata (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024; Sez. 4, n. 20976 del 14/05/2025; Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024)

    Usata per supportare i principi applicati: la prima per il tema della non retroattività della legge n. 114/2024, le altre per il principio per cui il conferimento di procura speciale e la conoscenza del procedimento escludono l'assenza ai fini processuali.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è stato giudicato in assenza, l'appello proposto dal difensore deve rispettare i requisiti formali previsti dall'art. 581 e sue modifiche: se l'impugnazione è stata presentata prima dell'entrata in vigore della legge che ha modificato tali obblighi, si applica la disciplina previgente per effetto del principio tempus regit actum.
  • La modifica normativa che esonera il difensore di fiducia dall'obbligo del deposito del mandato si applica solo alle impugnazioni presentate dopo la sua entrata in vigore, salvo diversa disciplina transitoria.
  • Il conferimento di una procura speciale al difensore per la richiesta di un rito alternativo costituisce prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e, salvo casi eccezionali, determina che l'imputato non possa essere considerato assente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, con conseguente esclusione delle conseguenze processuali connesse all'assenza.
  • In situazioni simili è prudente, per il difensore di fiducia, acquisire e depositare documentazione che dimostri la procura speciale o, se l'imputato è stato giudicato in assenza, ottenere il mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza per evitare inammissibilità dell'appello.
  • Sempre verificare le date: valutare la data di deposito dell'appello rispetto all'entrata in vigore di eventuali modifiche legislative per capire quale disciplina formale si applichi.

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