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Sentenza

Sentenza del 14/11/2018 n. 29303 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità per la società di detrarre, dalle somme dovute per la definizione automatica prevista dall'art. 9 della L. n. 289/2002 per gli anni 1997-2002, gli importi asseritamente già versati per l'integrazione degli imponibili prevista dall'art. 8 della stessa legge per gli anni 1997 e 1998. La società aveva presentato entrambe le dichiarazioni e aveva versato solo una parte dell'importo indicato per la definizione automatica, sostenendo che la differenza non fosse dovuta. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'interpretazione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che la deroga al principio di irretrattabilità e la possibilità di scomputare i versamenti già effettuati erano previste dal D.L. n. 143/2003, art. 1, comma 2-quinquies, esclusivamente per l'IVA e non per le imposte dirette.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la disciplina speciale consentisse il passaggio dall'integrazione degli imponibili alla definizione automatica soltanto per l'IVA, a condizioni specifiche, e non per le imposte dirette. Per le imposte dirette, la scelta di aderire a una forma di condono è irretrattabile e gli importi eventualmente versati in precedenza non possono essere scomputati né rimborsati. Poiché la società non aveva versato integralmente quanto dichiarato per la definizione automatica, quest'ultima non si era perfezionata; tuttavia, l'omesso versamento non rendeva inefficace l'integrazione, ma consentiva il recupero delle somme non pagate, con sanzioni e interessi ai sensi dell'art. 9, comma 12, della L. n. 289/2002. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva questioni non esaminate nel merito dalla Commissione Regionale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 8

    integrazione degli imponibili per gli anni pregressi

    Disciplina una forma di definizione agevolata distinta dalla definizione automatica. La relativa adesione produce effetti propri e, per le imposte dirette, non può essere liberamente sostituita o compensata con una successiva adesione all'art. 9.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    definizione automatica per gli anni pregressi

    La dichiarazione di adesione costituisce una scelta volontaria e irrevocabile del contribuente. Se le somme dichiarate non sono integralmente versate, la definizione automatica non si perfeziona, ma l'omesso versamento consente il recupero delle somme dovute, con sanzioni e interessi.

  • D.L. n. 143 del 2003, art. 1, comma 2-quinquies

    I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa ... ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica

    La norma introduce una deroga al principio di irretrattabilità esclusivamente per le dichiarazioni integrative relative all'IVA, presentate entro il termine previsto. Non è applicabile alle imposte dirette.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 12

    l'omesso versamento delle predette eccedenze ... non determina l'inefficacia della integrazione

    L'omesso pagamento delle somme dovute non elimina automaticamente gli effetti della definizione nei casi previsti dalla norma, ma comporta il recupero coattivo degli importi non versati, oltre a una sanzione del 30 per cento e agli interessi legali.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14

    Richiamato per le modalità di recupero delle somme non corrisposte mediante riscossione.

  • Art. 14 delle preleggi

    Le norme eccezionali, come quelle sui condoni e sulle agevolazioni fiscali, non possono essere applicate analogicamente oltre i casi espressamente previsti.

  • Art. 53 della Costituzione

    Richiamato nel motivo dell'Agenzia, senza che la decisione sviluppi un'autonoma valutazione sul principio di capacità contributiva.

  • Art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla società per denunciare omessa pronuncia su sanzioni e aggi; il motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché riguardava questioni rimaste assorbite e riproponibili davanti al giudice di rinvio.

  • Art. 336 c.p.c.

    effetto espansivo esterno

    Richiamato dalla Commissione Regionale per escludere sanzioni, interessi e aggi in conseguenza dell'annullamento della pretesa principale; tale valutazione è venuta meno con la cassazione della sentenza.

Massime di principio

  • Le discipline di condono e definizione agevolata sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente: non è possibile estendere a un tributo o a una procedura regole previste per un'altra forma di sanatoria.
  • La possibilità di convertire una dichiarazione di integrazione in una definizione automatica e di scomputare i versamenti già effettuati deve risultare espressamente dalla legge; in assenza di una previsione specifica, tale compensazione non è ammessa.
  • La distinzione tra IVA e imposte dirette può essere decisiva: una deroga prevista per l'IVA non si applica automaticamente alle imposte sui redditi.
  • L'adesione a una definizione agevolata è normalmente un atto volontario e irrevocabile. Il ripensamento successivo non consente di modificarne gli effetti, salvo un errore materiale manifesto e riconoscibile.
  • Il pagamento parziale dell'importo dichiarato non legittima il contribuente a considerare adempiuta una definizione agevolata; l'amministrazione può recuperare la differenza, applicando le conseguenze previste dalla legge, incluse sanzioni e interessi.
  • Le questioni non esaminate dal giudice d'appello perché assorbite restano normalmente proponibili nel giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza.

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