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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34054/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario plurime intimazioni di pagamento relative a imposte dirette e IVA per diverse annualità, deducendo l’illegittimità degli atti prodromici, vizi di notifica, carenze motivazionali e difetto di sottoscrizione. La CTP aveva respinto i ricorsi riuniti nei limiti della giurisdizione tributaria; la CTR aveva invece accolto parzialmente l’appello del contribuente, ritenendo nulle le notifiche delle intimazioni salvo una. La società della riscossione ha ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 per avere ritenuto impugnabili cartelle prive di vizi propri e già precedute da regolare notifica degli atti presupposti; violazione dell’art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973 per avere la CTR ritenuto nulla la notifica eseguita con la procedura prevista dalla norma anziché ex art. 140 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo relativo ai presupposti della notifica ex art. 60 d.P.R. 600/1973. Il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale, con due motivi: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la CTR dichiarato nulla anche la cartella indicata in ricorso; violazione degli artt. 113 c.p.c. e 12 L. 212/2000 per non avere la CTR dichiarato nulle alcune notifiche di avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale e il ricorso incidentale nei limiti delle rispettive censure accolte, rilevando che la motivazione della sentenza di merito era apodittica e insufficiente: la CTR aveva affermato la nullità delle notifiche senza spiegare in modo logicamente comprensibile le ragioni della scelta tra le procedure notificatorie richiamate e senza adeguata distinzione tra i diversi atti; inoltre aveva trattato in modo incongruente un solo atto di intimazione. È stato quindi disposto l’assorbimento dei motivi residui di entrambi i ricorsi e la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    è richiamato come parametro dell’omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    invocato per sostenere che non siano autonomamente impugnabili cartelle prive di vizi propri quando precedute da atti presupposti regolarmente notificati

  • art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973

    richiamato in tema di modalità di notificazione degli atti tributari in caso di irreperibilità del destinatario

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato come procedura notificatoria alternativa che la CTR avrebbe dovuto considerare secondo la censura del ricorrente principale

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per dedurre un errato apprezzamento della prova documentale

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per dedurre una non corretta valutazione delle risultanze probatorie

  • art. 113 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale, in connessione con il dovere del giudice di decidere secondo diritto

  • art. 12 L. 212/2000

    invocato nel ricorso incidentale con riferimento alla disciplina statutaria in materia tributaria

Massime di principio

  • La sentenza di merito deve contenere una motivazione intelligibile e logicamente coerente, tale da rendere comprensibile il percorso decisorio seguito; una motivazione apodittica o meramente assertiva sulla nullità della notifica non è sufficiente.
  • Quando sono in discussione più atti impositivi o di riscossione, il giudice deve esaminarli in modo specifico e distinto, spiegando per ciascuno le ragioni dell’eventuale validità o invalidità della notificazione.
  • La deduzione di un vizio di notificazione richiede una verifica concreta delle modalità effettivamente seguite e dei presupposti applicativi della procedura utilizzata; non basta affermare in modo generico che una diversa procedura sarebbe stata dovuta.
  • Il vizio di motivazione può essere censurato in cassazione quando la decisione non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico che ha condotto al dispositivo.
  • In presenza di censure principali e incidentali che investono la stessa carenza motivazionale della sentenza impugnata, l’accoglimento della critica comune può determinare l’assorbimento dei motivi residui e la cassazione con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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