Ordinanza n. 1026/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del 2.3.26 del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno rilasciato in data 03/09/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno rilasciato il 3 settembre 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In sede interinale, ha dedotto la mancata valutazione delle proprie deduzioni endoprocedimentali e dell’istanza di rinvio trasmessa in vista dell’ultima convocazione. L’istanza era giustificata da documentazione medica. È stata inoltre contestata la particolare celerità dell’Amministrazione nella fase conclusiva del procedimento, ritenuta lesiva delle prerogative di partecipazione della ricorrente e del datore di lavoro, anche perché il differimento avrebbe richiesto soltanto alcuni giorni. Il testo non specifica ulteriori motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento di revoca. Il giudice ha ritenuto sussistenti, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, elementi di fumus boni iuris in relazione alla mancata considerazione delle deduzioni procedimentali e dell’istanza di rinvio, omissioni potenzialmente incidenti sugli esiti del procedimento alla luce della documentazione medica prodotta. Ha inoltre ritenuto che la celerità dell’azione amministrativa nella fase conclusiva avesse sostanzialmente compresso la partecipazione della ricorrente e del datore di lavoro. Tale compressione avrebbe potuto essere evitata concedendo il differimento della convocazione, in ossequio ai principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell’azione amministrativa. L’ordinanza non definisce il merito, rinviato all’udienza pubblica del 24 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR lo richiama quale base normativa per la decisione sulla domanda incidentale di sospensione.
Massime di principio
- La mancata valutazione di deduzioni endoprocedimentali potenzialmente rilevanti, quando idonee a incidere sull’esito del procedimento, può giustificare la sospensione cautelare del provvedimento conclusivo.
- L’Amministrazione deve valutare un’istanza di differimento della convocazione, adeguatamente motivata e supportata da documentazione medica, quando il rinvio per un periodo limitato sia compatibile con l’economicità dell’azione amministrativa e consenta l’effettivo esercizio della partecipazione procedimentale.
- La celerità dell’azione amministrativa non può tradursi nella compressione sostanziale delle prerogative partecipative dell’interessato e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento.
- I principi di buona fede, correttezza e leale cooperazione impongono all’Amministrazione di considerare concretamente le richieste partecipative dell’interessato, soprattutto quando la stessa Amministrazione abbia già disposto precedenti convocazioni e differimenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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