Ordinanza n. 119/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento: - dell’ordinanza del Dirigente del Settore V Urbanistica del Comune di -OMISSIS- n. 8 del 30 luglio 2024, notificata ai ricorrenti l’1 agosto 2024, con la quale è stato adottato a carico dei ricorrenti il provvedimento sanzionatorio ex art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria determinata in misura fissa in € 20.000; - del verbale prot. Urb n. 3170 del 03.06.2024 ivi richiamato, recante l’accertamento dell’inottemperanza, eseguito in data 30.05.2024, all’ ordinanza di demolizione n. 13 del 30.08.2020; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di irrogazione della sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, unitamente al verbale di accertamento dell'inottemperanza
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001, con la quale è stata irrogata in misura fissa una sanzione pecuniaria di 20.000 euro per la ritenuta inottemperanza all'ordinanza di demolizione del 2020. È stato impugnato anche il verbale di sopralluogo del 30 maggio 2024, richiamato nell'ordinanza e recante l'accertamento dell'inottemperanza. Dal testo dell'ordinanza istruttoria non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti dai ricorrenti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha espressamente lasciato impregiudicati i profili di rito, di merito e sulle spese. Ha disposto un'istruttoria, onerando il Comune di depositare entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, mediante il PAT, una relazione sull'attuale stato dei luoghi corredata da fotografie e chiarimenti documentati sulla riconducibilità delle opere eventualmente ancora esistenti ai manufatti oggetto dell'ordinanza di demolizione oppure sulla loro eventuale realizzazione successiva. Ha inoltre richiesto la produzione dell'ordinanza di demolizione, della comunicazione di asserito ripristino dei luoghi del 19 novembre 2020 con fotografie e di una copia leggibile del verbale di sopralluogo del 30 maggio 2024 con relativa documentazione fotografica. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 4 giugno 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulle spese.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Norma posta a fondamento della sanzione pecuniaria irrogata dal Comune per l'inottemperanza all'ordine di demolizione; il TAR non ne ha ancora valutato in via definitiva l'applicazione concreta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e delle sue proprietà.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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