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Sentenza

Sentenza n. 395/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 733/2024 in data 18 settembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 733/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 733/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli, tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di 500 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994. Il ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 15 ottobre 2024, il suo passaggio in giudicato attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Parma il 6 febbraio 2025 e la decorrenza del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento delle amministrazioni statali. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro trenta giorni e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione all’Amministrazione, l’omesso adempimento e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di attribuire al ricorrente quanto riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Parma, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario operi entro i sessanta giorni successivi alla richiesta del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono il rimedio dell’ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle decisioni giurisdizionali; il TAR ne ha ritenuto sussistenti i presupposti anche rispetto al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso dinanzi al giudice amministrativo.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    Attribuisce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto tale termine decorso nel caso concreto.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    È stato richiamato dalla sentenza del giudice ordinario quale criterio per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull’importo dovuto al ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi puntualmente imposti dalla pronuncia.
  • Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale, la notificazione della decisione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 costituiscono presupposti rilevanti per accertare l’inadempimento dell’amministrazione.
  • Accertata l’inottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine fissato nella sentenza e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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