Sentenza del 29/04/2016 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Asti
Sgravio dei pagamenti già effettuati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato riconosciuto che il contribuente può ottenere lo sgravio della partita di ruolo. Tuttavia, la gestione materiale dei pagamenti già effettuati e degli eventuali rimborsi spetta all'agente della riscossione, non all'ufficio impositore. Quest'ultimo, nell'emettere l'atto di riliquidazione, può soltanto dedurre le somme già intimate, senza procedere direttamente alla restituzione dei pagamenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva lo sgravio della partita di ruolo con riferimento a somme già pagate, ritenendo che tali versamenti dovessero essere direttamente considerati e restituiti nell'ambito dell'attività di riliquidazione dell'ufficio.
Massime di principio
- Lo sgravio della cartella o della partita di ruolo e il rimborso di somme già versate sono attività distinte: il primo riguarda la posizione debitoria, mentre il secondo riguarda la restituzione materiale delle somme.
- L'ufficio impositore, in sede di riliquidazione, deve tenere conto delle somme già intimate o dovute, ma non è necessariamente il soggetto competente a effettuare il rimborso.
- Per ottenere la restituzione di pagamenti già effettuati occorre normalmente rivolgersi all'agente della riscossione competente, una volta disposto o riconosciuto lo sgravio.
- Il riconoscimento dello sgravio non implica automaticamente l'immediata restituzione delle somme: possono essere necessari distinti adempimenti amministrativi di rimborso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 apr 2016Sentenza del 29/04/2016 n. 236 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 29 apr 2016Sentenza del 29/04/2016 n. 353 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 29 apr 2016Sentenza del 29/04/2016 n. 2484 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 apr 2016Sentenza del 29/04/2016 n. 2492 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 apr 2016Sentenza del 29/04/2016 n. 2498 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 29 apr 2016Sentenza del 29/04/2016 n. 2499 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →