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Sentenza

Sentenza n. 162/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 1793/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, (R.G. n. 222/2024), pubblicata in data 26.6.2024, notificata il 09/07/2024 e passata in giudicato, di condanna del Ministero alla corresponsione in favore di parte ricorrente del risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro dell'importo di euro 6.866,48.

Giustizia amministrativa202502678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, recante condanna al pagamento di euro 6.866,48 a titolo di risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratti di lavoro, oltre interessi legali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (lavoratore creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, chiedendo il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non sono state richieste le spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Nel corso del giudizio il ricorrente ha comunicato di avere ricevuto il pagamento di quanto dovuto, insistendo per la condanna del Ministero alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha adempiuto alla sentenza civile azionata. Ha tuttavia posto le spese di lite a carico del Ministero sulla base della soccombenza virtuale. In assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. L'importo è stato ridotto in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito estintivo della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni è applicabile anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso, unitamente al giudicato e alla notificazione della sentenza, rendeva procedibile e fondata la domanda in assenza dell'adempimento sopravvenuto.

  • D.M. 55/2014

    Costituisce il parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte dal giudice in ragione della semplicità, serialità ed esito del giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione adempie integralmente al giudicato azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, senza necessità di procedere all'ulteriore esecuzione coattiva.
  • Ai fini della proponibilità di un giudizio di ottemperanza diretto all'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • L'adempimento sopravvenuto non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese di lite, che può essere pronunciata secondo il criterio della soccombenza virtuale quando risulti che il pagamento è intervenuto solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese legali liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari non possono essere richieste dal cliente in proprio, in difetto della relativa legittimazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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