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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24500/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte dell'Agenzia, dichiarando l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e disponendo la compensazione integrale delle spese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento doganale con cui l'ufficio contestava a una società importatrice una sottofatturazione nelle importazioni di calzature dalla Cina, chiedendo un maggior dazio. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR aveva riformato la decisione; successivamente la società aveva proposto revocazione contro la sentenza regionale, deducendo che il giudice d'appello avesse commesso un errore di fatto nel ritenere esistente una notizia di reato iscritta entro tre anni dalle operazioni, circostanza che avrebbe legittimato il superamento del termine triennale di accertamento doganale. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992. Prima della decisione, però, la società ha rinunciato al ricorso chiedendo la cessazione della materia del contendere; l'Agenzia ha accettato la rinuncia e ha chiesto l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La norma è richiamata come base della censura, per sostenere che la CTR avrebbe dovuto qualificare come errore di fatto un presunto errore percettivo sulla sussistenza di una notizia di reato rilevante ai fini del termine di accertamento.

  • art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato insieme all'art. 395 c.p.c. quale disciplina della revocazione nel processo tributario, invocata dalla ricorrente per contestare la decisione regionale.

Massime di principio

  • Quando il ricorso viene rinunciato dalla parte ricorrente e la controparte accetta la rinuncia, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese se vi è accordo delle parti o comunque secondo la regolazione del caso concreto.
  • La deduzione di errore di fatto ai fini della revocazione richiede la prospettazione di un errore percettivo del giudice su un dato decisivo; la censura non può risolversi in una diversa valutazione della rilevanza giuridica dei fatti accertati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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