Sentenza n. 12403/2026 - Roma, Sezione 5Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di irrogazione di una sanzione pecuniaria di 6.000 euro per violazioni della disciplina sulla cessione del quinto e degli orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sanzione fondata su due contestazioni: il concorso in un’operazione di rinnovo della cessione del quinto conclusa il 30 marzo 2022 prima del decorso del termine minimo previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 180/1950 e prima del pagamento dei due quinti delle rate; nonché la concessione di prestiti personali a due clienti in prossimità del rinnovo di analoghi finanziamenti, ritenuta pratica funzionalmente collegata e elusiva degli orientamenti di vigilanza della Banca d’Italia. La ricorrente ha dedotto la propria estraneità alle violazioni, sostenendo di non avere poteri rappresentativi o decisionali nella conclusione dei contratti, riservata alla banca erogante, e di svolgere soltanto attività accessorie di raccolta della proposta e identificazione del cliente. Ha inoltre sostenuto che il termine quadriennale dovesse essere calcolato dal 1° aprile 2018, data di decorrenza giuridica del precedente contratto, con conseguente maturazione del termine prima del nuovo finanziamento; ha negato il nesso funzionale tra i prestiti personali e il rinnovo della cessione, valorizzandone l’importo modesto, la breve durata e l’assenza di clausole di collegamento; infine, ha denunciato la motivazione postuma, assumendo che l’Organismo avesse introdotto nel giudizio argomentazioni non contenute nel provvedimento sanzionatorio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso che il principio di personalità della responsabilità amministrativa impedisca di sanzionare l’intermediario per condotte anteriori alla stipula formale del finanziamento da parte della banca. La sanzione riguardava infatti autonome condotte di intermediazione, quali la raccolta anticipata della proposta di rinnovo, la sollecitazione del cliente prima della maturazione dei requisiti e la concessione di prestiti personali funzionali a vincolarlo nell’attesa del rinnovo. Quanto all’art. 39 del d.P.R. n. 180/1950, il Collegio ha stabilito che il termine quadriennale decorre dall’inizio effettivo della cessione, coincidente con l’avvio delle trattenute sulla pensione o sullo stipendio, e non dalla formazione del vincolo contrattuale. Poiché le trattenute erano iniziate nel maggio 2018, il termine maturava nel maggio 2022, mentre il nuovo contratto era stato concluso il 30 marzo 2022. La violazione sussisteva comunque anche calcolando il termine dalla data più favorevole del 1° aprile 2018, poiché la scadenza sarebbe caduta il 1° aprile 2022. Il TAR ha inoltre ritenuto che la natura vietata dei prestiti personali dipendesse dalla loro funzione concreta e dal contesto complessivo, non dall’importo, dalla durata o dall’assenza di clausole formali di collegamento. La raccolta della proposta il 22 febbraio 2022, la concessione dei prestiti immediatamente prima del rinnovo e la loro strutturale rimborsabilità mediante il nuovo finanziamento dimostravano la funzione di prefinanziamento e il disegno di vincolare i clienti prima della maturazione dei requisiti legali. È stata infine esclusa la motivazione postuma, poiché il provvedimento sanzionatorio conteneva già le ragioni temporali ed elusive della sanzione e le difese dell’Organismo si erano limitate a svilupparle e precisarle. Spese compensate.
Norme richiamate
Il principio di personalità della responsabilità amministrativa non esclude la sanzionabilità dell’intermediario per condotte autonome poste in essere nella fase di intermediazione anteriore alla conclusione formale del contratto da parte della banca.
prima che siano trascorsi almeno quattro anni dall’inizio della cessione stipulata per un decennio
Il termine quadriennale per il rinnovo della cessione del quinto decorre dall’inizio effettivo della cessione, individuato nell’avvio delle trattenute sulla pensione o sullo stipendio, non dalla data di sottoscrizione o formazione del vincolo contrattuale.
Massime di principio
- L’intermediario finanziario può essere sanzionato per condotte autonome realizzate nella fase di intermediazione, anche se la stipula formale del contratto di finanziamento spetta esclusivamente alla banca erogante, quando la condotta dell’intermediario contribuisce alla conclusione dell’operazione in violazione dei presupposti normativi.
- Ai fini del termine quadriennale previsto per il rinnovo della cessione del quinto, l’espressione “inizio della cessione” si riferisce all’avvio effettivo delle trattenute sulla pensione o sullo stipendio, e non alla data di sottoscrizione o di formazione del rapporto contrattuale.
- La qualificazione di un prestito personale come pratica vietata perché funzionalmente collegata al rinnovo della cessione del quinto dipende dalla sua causa concreta e dal contesto complessivo dell’operazione, non soltanto dall’importo, dalla durata o dall’assenza di clausole contrattuali espresse di collegamento.
- La concessione di prestiti personali immediatamente prima del rinnovo della cessione, a clienti che abbiano già manifestato tale volontà, quando i prestiti siano strutturalmente rimborsabili mediante il nuovo finanziamento, costituisce elemento idoneo a dimostrare una funzione di prefinanziamento e di vincolo anticipato del cliente.
- Non sussiste motivazione postuma quando le difese processuali dell’amministrazione sviluppano o precisano ragioni già esplicitate nel provvedimento sanzionatorio, senza introdurre motivi nuovi e autonomi.
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