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Sentenza

Sentenza del 05/07/2023 n. 501 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Imposta sulle successioni - rendita vitalizia - determinazione dell'imposta - prospetto allegato al TUR - usufrutto - richiamo - applicazione - effetti - irrazionalità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava la determinazione dell'imposta di successione calcolata sull'importo della rendita vitalizia utilizzando i coefficienti previsti dal DPR n.131/1986 (prospetto allegato al TUR), che risultavano irragionevoli e producevano un valore della base imponibile e un'imposta sproporzionati rispetto alla reale capacità contributiva, chiedendo invece l'applicazione dei coefficienti più equi previsti dal D.M. 23/12/2013.

La decisione

Il Collegio ha accolto in parte l'appello della ricorrente, ritenendo che l'applicazione dei coefficienti del DPR 131/1986 fosse irragionevole per la rendita vitalizia, e ha disposto la disapplicazione di tali coefficienti in favore di quelli del D.M. 23/12/2013, più coerenti con il principio di capacità contributiva e con la realtà statistica dell'aspettativa di vita. Di conseguenza, il valore della rendita vitalizia è stato ridotto da 2.700.000 euro a 540.000 euro, con conseguente riduzione dell'imposta di successione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 346/1990

    art. 17, comma 1, lett. c)

    La norma rinvia al prospetto allegato al TUR per la determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie, ma la sua applicazione letterale può produrre effetti irragionevoli in contrasto con i principi costituzionali.

  • DPR n. 131/1986

    art. 46, comma 2, lett. c)

    Il prospetto allegato è utilizzato per il calcolo del valore dell'usufrutto e della rendita vitalizia, ma i coefficienti risultano inadeguati e irrealistici per le rendite vitalizie ai fini dell'imposta di successione.

  • D.M. 23/12/2013

    Fornisce coefficienti più equi e rispettosi del principio di capacità contributiva per la determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie.

  • Costituzione Italiana

    Principi di uguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva che devono guidare l'imposizione fiscale; l'applicazione di coefficienti irragionevoli viola tali principi.

Massime di principio

  • L'applicazione di coefficienti per la determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie deve rispettare il principio di capacità contributiva e non produrre valori irragionevoli o sproporzionati rispetto alla realtà statistica dell'aspettativa di vita.
  • I coefficienti previsti da normative di riferimento possono essere disapplicati se producono effetti irrazionali o in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.
  • Nel calcolo dell'imposta sulle successioni, l'uso di coefficienti più aggiornati e adeguati come quelli previsti da decreti ministeriali può essere preferito rispetto all'applicazione automatica di prospetti più generici o obsoleti.
  • Le controversie tributarie devono considerare la coerenza interna della struttura dell'imposta con il presupposto economico e la capacità contributiva del contribuente.

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