Sentenza del 03/05/2018 n. 2019 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Residenza fiscale - Iscrizione AIRE- Esclusione residenza fiscale italiana - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la rilevanza dell'iscrizione all'AIRE e della cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente ai fini dell'esclusione della residenza fiscale in Italia. Il principio affermato è che l'iscrizione anagrafica in Italia è sufficiente a determinare la residenza fiscale, mentre la cancellazione e l'iscrizione all'AIRE non sono decisive quando, in concreto, il contribuente mantiene in Italia la residenza o il domicilio. Tali elementi possono essere accertati con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con i registri anagrafici.
La decisione
La sola iscrizione all'AIRE non esclude la residenza fiscale italiana. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 917/1986, la residenza fiscale sussiste alternativamente per l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, per la residenza civilistica o per il domicilio in Italia. Pertanto, se il contribuente conserva in Italia la sede principale dei propri affari, interessi economici e relazioni personali, può essere considerato fiscalmente residente in Italia nonostante l'iscrizione all'AIRE.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986, art. 2, comma 2
In tema d'imposte sui redditi, individua, affinché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa: l'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, la residenza o il domicilio nello Stato ai sensi del codice civile.
I tre criteri sono alternativi: è sufficiente che ne ricorra uno solo per configurare la residenza fiscale italiana.
Codice civile, nozioni di residenza e domicilio
Il domicilio rilevante ai fini fiscali è la sede principale degli affari e degli interessi economici, nonché delle relazioni personali; la sua individuazione dipende dalla situazione concreta e può essere provata con ogni mezzo.
Cassazione, sentenze n. 14434/2010, n. 6598/2013 e n. 10179/2003
La giurisprudenza conferma che le risultanze anagrafiche, inclusa l'iscrizione all'AIRE, non sono decisive quando gli elementi di fatto dimostrano il mantenimento in Italia della residenza o del domicilio fiscale.
Massime di principio
- L'iscrizione all'AIRE è un elemento formale importante, ma non garantisce da sola l'esclusione della residenza fiscale italiana.
- La residenza fiscale può essere riconosciuta in Italia anche quando il contribuente è formalmente residente all'estero, se mantiene in Italia il centro principale dei propri interessi economici o personali.
- I criteri di iscrizione anagrafica, residenza e domicilio operano in via alternativa: la presenza di uno solo può essere sufficiente.
- Per dimostrare l'effettivo trasferimento all'estero occorre documentare concretamente il trasferimento della vita personale, familiare, economica e professionale, non limitandosi alla cancellazione dall'anagrafe italiana.
- In caso di contestazione, l'Amministrazione e il giudice possono valutare ogni elemento probatorio, come abitazione effettiva, famiglia, attività lavorativa, patrimonio, conti, utenze, partecipazioni societarie e luogo di gestione degli interessi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 mag 2018Sentenza del 03/05/2018 n. 56 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 3 mag 2018Sentenza del 03/05/2018 n. 88 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 3 mag 2018Sentenza del 03/05/2018 n. 298 - Comm. Trib. Prov. Arezzo
- Sentenza · 3 mag 2018Sentenza del 03/05/2018 n. 401 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 3 mag 2018Sentenza del 03/05/2018 n. 493 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 3 mag 2018Sentenza del 03/05/2018 n. 1869 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →