Cassazione Civile, Ordinanza n. 10709/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF, delle addizionali regionali e comunali trattenute sulle indennità per inabilità temporanea al lavoro erogate negli anni 2010-2012 dall’ente previdenziale, assumendo che tali somme dovessero essere esenti in forza dell’art. 24 del R.D. n. 1918/1937, convertito nella L. n. 831/1938, che prevedeva l’esenzione dall’imposta di ricchezza mobile. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, la decisione era stata riformata con rigetto della pretesa. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) nullità/inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e art. 342 c.p.c.; (2) violazione delle norme sulla rappresentanza processuale dell’Agenzia delle Entrate per mancata produzione di una delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto l’appello; (3) violazione dell’art. 24 R.D. n. 1918/1937 per non avere riconosciuto l’attualità e applicabilità dell’esenzione fiscale; (4) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella successione normativa che, secondo il ricorrente, avrebbe mantenuto in vigore la disposizione agevolativa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando da un lato che il ricorso per cassazione non era autosufficiente perché non riproduceva specificamente gli atti e i passi rilevanti dei giudizi di merito, e dall’altro che, comunque, nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente quando dall’atto emerga comunque la volontà di contestare la sentenza di primo grado. Ha respinto il secondo motivo perché, nel contenzioso tributario, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate è parte processuale e la sottoscrizione dell’appello da parte di un funzionario preposto si presume riferibile all’ufficio, salvo prova dell’usurpazione del potere di impugnare o della non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio. Ha respinto il terzo motivo affermando che l’esenzione prevista per l’imposta di ricchezza mobile non è estensibile per analogia all’IRPEF, imposta personale successiva e diversa; inoltre, l’abrogazione per incompatibilità e la natura eccezionale delle esenzioni fiscali impediscono di ritenere ancora operante la disciplina invocata. Ha respinto il quarto motivo perché la questione dedotta non integrava un fatto storico decisivo omesso, ma una valutazione giuridica di interpretazione normativa; in ogni caso, la sentenza impugnata aveva esaminato la questione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi va applicata restrittivamente e solo quando l’atto non esprima comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado.
art. 342 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 per sostenere la necessità di motivi specifici di appello.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, ma senza un formalismo eccessivo; è necessario indicare specificamente il contenuto degli atti richiamati e la loro localizzazione negli atti di merito.
artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Attribuiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate; il funzionario preposto può sostituire il direttore senza necessità di speciale procura, salvo prova contraria sulla provenienza dell’atto.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di delega di firma, ma non ritenuto ostativo alla validità dell’appello dell’ufficio tributario.
art. 4-bis, comma 2, L. n. 125/2015
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla delega di firma, ma ritenuto non decisivo nel caso di specie.
art. 24 R.D. n. 1918/1937, convertito in L. n. 831/1938
L’esenzione prevista per l’imposta di ricchezza mobile non è estensibile per analogia all’IRPEF; la disposizione non può sopravvivere come agevolazione applicabile a un’imposta personale successiva, essendo comunque soggetta al criterio di abrogazione per incompatibilità.
art. 14 disp. prel. c.c.
Le norme eccezionali, come quelle agevolative fiscali, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986
Le indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, essendo strettamente collegate al rapporto di lavoro, rientrano nella categoria dei redditi tassabili.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il mezzo corretto per censurare errori di interpretazione o applicazione della norma, non per denunciare valutazioni di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per la dedotta violazione delle norme processuali sull’appello e sulla rappresentanza, ma le doglianze sono state ritenute infondate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono deducibili come fatto omesso valutazioni giuridiche o interpretative.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata in senso restrittivo: se dall’atto emerge comunque la volontà di contrastare la decisione di primo grado, il gravame deve essere esaminato nel merito.
- Nel giudizio tributario l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate è parte processuale e l’appello sottoscritto da un funzionario preposto si presume proveniente dall’ufficio, salvo specifica contestazione e prova dell’usurpazione del potere di impugnazione o della mancanza di appartenenza del sottoscrittore all’ufficio.
- Le esenzioni fiscali hanno natura eccezionale e non possono essere estese in via analogica oltre i casi espressamente previsti; la sopravvenienza di un’imposta diversa e successiva impedisce di trasporre automaticamente l’agevolazione originariamente riferita a un tributo ormai abrogato.
- L’abrogazione per incompatibilità opera anche in assenza di un’abrogazione espressa: una disposizione agevolativa anteriore cessa di applicarsi quando sia incompatibile con il nuovo assetto impositivo.
- Nel vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata adesione del giudice a una determinata lettura giuridica o interpretativa della norma.
- Dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e resta esperibile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o intrinsecamente contraddittoria.
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