Ordinanza n. 332/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto dirigenziale Prot. n. -OMISSIS- del 21 gennaio 2026, emesso in data 21 gennaio 2026 dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale civile - Ufficio concorsi e assunzioni, notificato in data 27 gennaio 2026, avente ad oggetto “Transito in soprannumero di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e D.M. 18.04.2002. -OMISSIS- Aiutante -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-”, limitatamente alla parte in cui dispone l’assegnazione del Sig. -OMISSIS- presso la sede di servizio del -OMISSIS- Stormo di -OMISSIS-; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; - nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere assegnato presso una sede di servizio raggiungibile in trenta minuti dalla residenza, o comunque compatibile con le sue condizioni di salute e familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di transito in soprannumero nei ruoli del personale civile, limitatamente all’assegnazione presso una sede distante circa cento chilometri dalla residenza
Esito
Favorevole al ricorrente (militare transitato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il decreto dirigenziale con cui il Ministero della Difesa ha disposto il suo transito in soprannumero nel personale civile e, per quanto qui rileva, la sua assegnazione presso una sede di servizio distante circa cento chilometri dalla residenza. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a essere assegnato presso una sede raggiungibile in trenta minuti dalla residenza o comunque compatibile con le proprie condizioni di salute e familiari. Le censure riguardano la mancata compatibilità dell’assegnazione con la patologia sofferta e con le limitazioni risultanti dal giudizio della Commissione Medica Ospedaliera, che aveva controindicato l’impiego in mansioni esposte a stress psico-fisico intenso. Il ricorrente ha evidenziato la contraddittorietà tra tale giudizio, recepito dall’Amministrazione, e l’assegnazione a una sede molto distante, idonea a determinare un intenso stress psico-fisico. Nella precedente fase cautelare il TAR aveva inoltre disposto il riesame dell’assegnazione; alla camera di consiglio successiva non risultava documentato l’adempimento dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto nuovamente l’istanza cautelare, confermando gli effetti del precedente decreto cautelare monocratico e dell’ordinanza cautelare, con conseguente sospensione dell’assegnazione presso la sede contestata fino all’esito del giudizio di merito. Il Collegio ha ritenuto che le censure fossero ancora favorevolmente apprezzabili, richiamando integralmente le ragioni già esposte nella precedente ordinanza: la particolare condizione di salute del ricorrente, le limitazioni connesse alla patologia, la contraddittorietà tra il giudizio medico e l’assegnazione a una sede distante circa cento chilometri e la conseguente esposizione a stress psico-fisico intenso. È stato ravvisato anche un pregiudizio grave e irreparabile. L’Amministrazione non aveva dato prova dell’esecuzione del riesame disposto in precedenza. La trattazione del merito è stata fissata per il 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 930 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiamato quale base normativa del transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.
D.M. 18 aprile 2002
Richiamato unitamente all’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 quale disciplina del transito del personale militare non idoneo nei ruoli civili.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ravvisato il fumus e il pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati concernenti la salute e alla conseguente esigenza di oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’assegnazione di un dipendente a una sede di servizio deve essere valutata anche alla luce delle limitazioni sanitarie formalmente accertate e recepite dall’Amministrazione; la distanza della sede può assumere rilievo quando, in relazione alla patologia, sia idonea a determinare lo stress psico-fisico espressamente controindicato dal giudizio medico.
- È contraddittoria, sotto il profilo cautelare, l’assegnazione a una sede distante quando l’Amministrazione abbia recepito un giudizio medico che controindica l’impiego in condizioni di intenso stress psico-fisico e non abbia adeguatamente valutato la compatibilità concreta della sede con tale limitazione.
- La mancata documentazione dell’adempimento a un ordine cautelare di riesame costituisce elemento rilevante nella successiva valutazione cautelare e può giustificare la conferma della sospensione dell’atto fino alla definizione del merito.
- Sussiste il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare quando l’esecuzione dell’assegnazione possa aggravare o rendere concretamente incompatibili le condizioni di salute del dipendente, in ragione delle specifiche limitazioni mediche accertate.
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