Ordinanza n. 444/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento adottato dalla Questura di Pisa con il quale veniva fatto divieto di accedere agli impianti sportivi del territorio nazionale dove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati della F.I.G.C., comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana e la medesima compagine Under 21 per la durata di anni 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso agli impianti sportivi del territorio nazionale per manifestazioni calcistiche della FIGC, comprese partite amichevoli e incontri della nazionale italiana e Under 21, per la durata di cinque anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Pisa chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge una censura generica relativa alla descrizione dei luoghi interessati dal divieto, con particolare riferimento al territorio di Verona e ai luoghi di transito dei tifosi. Il ricorrente contestava inoltre, implicitamente, la riconducibilità della propria condotta all'evento violento. L'Amministrazione ha prodotto documentazione fotografica, in particolare i fotogrammi 53 e 54, ritenuta rilevante ai fini della partecipazione del ricorrente al contesto aggressivo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria valutazione cautelare ha ritenuto che i fotogrammi prodotti dall'Amministrazione evidenziassero la presenza del ricorrente in un contesto già predisposto alle condotte aggressive successivamente realizzate. La collocazione oraria del corteo, molto anteriore all'evento sportivo, e l'inosservanza delle prescrizioni degli organi di polizia sono state considerate circostanze idonee a dimostrare, prima facie, la partecipazione del ricorrente all'evento violento, anche con una funzione meramente rafforzativa o agevolativa rispetto alle condotte violente. Il Collegio ha inoltre ritenuto sufficientemente precisa la descrizione dei luoghi interdetti contenuta nel provvedimento, nonostante l'assenza di una specifica individuazione dei luoghi della manifestazione e del transito dei tifosi nel territorio di Verona; la relativa censura è stata quindi giudicata prima facie infondata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; l'istanza di sospensione è stata valutata in sede camerale e respinta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza dell'interessato in un contesto già predisposto a condotte aggressive, unitamente alla collocazione temporalmente anticipata del corteo rispetto all'evento sportivo e all'inosservanza delle prescrizioni di polizia, può essere ritenuta prima facie idonea a dimostrare la partecipazione all'evento violento anche quando la funzione dell'interessato sia soltanto rafforzativa o agevolativa delle condotte materialmente violente.
- La descrizione dei luoghi interdetti contenuta in un divieto di accesso agli impianti sportivi può essere ritenuta sufficientemente precisa anche se non individua puntualmente tutti i luoghi della manifestazione sportiva e del transito dei tifosi nel territorio di riferimento, purché consenta di determinare l'ambito oggettivo del divieto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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