Cassazione Penale, Sentenza n. 06510/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 12/12/2024 che confermava la condanna per il reato previsto dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74/2000 (omessa presentazione della dichiarazione annuale 2016 al fine di evadere l'IRES relativa al periodo d'imposta 2015 pari a euro 108.625). Il ricorrente, tramite unico motivo articolato ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., ha lamentato la violazione dell'obbligo di uniformarsi ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione in sede di rinvio e ha censurato la mancata considerazione, da parte della corte d'appello, degli atti e documenti prodotti (in particolare la relazione tecnico-estimativa dell'ing. Scibetta attestante perdite e costi) e delle condizioni psico-fisiche dell'imputato dedotte in causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza rescindente non avesse posto principi di diritto cui il giudice del rinvio dovesse uniformarsi, essendo l'annullamento avvenuto per carenza motivazionale; pertanto il giudice del rinvio aveva pieni poteri di cognizione e poteva riesaminare i fatti. La Corte ha inoltre escluso la possibilità di riesaminare in sede di legittimità le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito, ritenendo congrua e logica la motivazione sulla configurabilità del reato fiscale: ricavi fatturati nel 2015 pari a euro 395.000 e IRES evasa pari a euro 108.625 (oltre la soglia di punibilità), mancata prova adeguata di costi idonei ad abbattere i ricavi, assenza di bilanci successivi al 2010 e omissione nella presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dei libri contabili nonostante gli inviti della Guardia di Finanza. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma (euro tremila) alla cassa delle ammende, nonché la precisazione che non sussisteva mancata colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000, art. 5, comma 1
Riferimento al reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale finalizzata all'evasione dell'imposta sui redditi (IRES); la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi per la configurazione del reato in presenza di ricavi fatturati non dichiarati e imposta evasa superiore alla soglia di punibilità.
disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
Norma richiamata in relazione all'articolazione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso è stato valutato nella forma e nel merito procedurale citato, risultando inammissibile.
Decisione della Corte di cassazione, Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, quando la sentenza rescindente non stabilisce principi di diritto vincolanti, il giudice del rinvio dispone di pieni poteri di cognizione e può rivedere i fatti con autonomia, salvi i limiti del giudicato interno.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in tema di responsabilità per la presentazione di ricorso inammissibile: la Corte di cassazione ha valutato l'assenza di sussistenza di 'assenza di colpa' nella determinazione dell'inammissibilità, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Se la sentenza di annullamento del giudice di legittimità non indica principi di diritto vincolanti, il giudice del rinvio può riesaminare pienamente i fatti e le prove; pertanto le doglianze sulla mancata applicazione di un principio di diritto in questi casi sono inammissibili.
- In sede di cassazione la rivalutazione dei fatti e delle prove è generalmente preclusa: la Corte verifica la correttezza giuridica e la logica della motivazione dei giudici di merito, non ridetermina i fatti né ricalcola ricavi o costi in assenza di vizio di diritto.
- Nelle fattispecie fiscali, l'omessa presentazione di dichiarazioni e l'assenza di bilanci e libri contabili espone l'imputato a un accertamento basato su riscontri documentali (fatture emesse) e alla presunzione sfavorevole in assenza di documentazione idonea a dimostrare costi o perdite.
- La mera affermazione difensiva di inattività dell'impresa non è sufficiente a escludere il reato fiscale se risultano ricavi fatturati; è onere della difesa fornire prove concrete (registrazioni, bilanci, documentazione fiscale) a giustificazione di costi o perdite.
- Per contrastare la quantificazione dell'imposta evasa i documenti contabili devono essere disponibili e prodotti in giudizio: le perdite e i costi non possono essere semplicemente prospettati, ma devono risultare certificati e coerenti con la contabilità.
- Un ricorso per cassazione che richiede in sostanza una diversa valutazione dei fatti manifesta i limiti di ammissibilità in sede di legittimità; le censure devono tendere a questioni di diritto o a carenze motivazionali evidenti.
- La presentazione di un ricorso inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
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