Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 6879/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di rigetto/rifiuto della domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivo lavoro subordinato (prot. n. 223105158).

Giustizia amministrativa202514994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto o rifiuto della domanda di rilascio del visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare di rigetto o rifiuto del visto d'ingresso per lavoro subordinato. Il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché non risulta impugnato il presupposto provvedimento del Ministero dell'Interno che avrebbe disposto la revoca del nulla-osta al lavoro. Inoltre, il ricorso non sarebbe stato notificato al Ministero dell'Interno, quale amministrazione coinvolta in relazione all'atto presupposto. Il Collegio ha limitato la questione sottoposta al contraddittorio a questi profili di ammissibilità.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio. Ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, per depositare memorie sulla sola questione dell'ammissibilità derivante dalla mancata impugnazione della revoca del nulla-osta e dalla mancata notificazione del ricorso al Ministero dell'Interno. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie, prima di definire il giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità

    Consente l'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne diritti o dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di ammissibilità non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
  • In una controversia relativa al diniego di un visto d'ingresso fondato sulla revoca del nulla-osta al lavoro, la mancata impugnazione dell'atto presupposto e la mancata notificazione del ricorso all'amministrazione che lo ha adottato possono porre una specifica questione di ammissibilità, da esaminare nel contraddittorio con il Ministero dell'Interno.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.