Ordinanza n. 6879/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di rigetto/rifiuto della domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivo lavoro subordinato (prot. n. 223105158).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di rigetto o rifiuto della domanda di rilascio del visto d'ingresso in Italia per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare di rigetto o rifiuto del visto d'ingresso per lavoro subordinato. Il Collegio ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso, poiché non risulta impugnato il presupposto provvedimento del Ministero dell'Interno che avrebbe disposto la revoca del nulla-osta al lavoro. Inoltre, il ricorso non sarebbe stato notificato al Ministero dell'Interno, quale amministrazione coinvolta in relazione all'atto presupposto. Il Collegio ha limitato la questione sottoposta al contraddittorio a questi profili di ammissibilità.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, per depositare memorie sulla sola questione dell'ammissibilità derivante dalla mancata impugnazione della revoca del nulla-osta e dalla mancata notificazione del ricorso al Ministero dell'Interno. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per memorie, prima di definire il giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
Consente l'oscuramento delle generalità della parte per tutelarne diritti o dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio una questione di ammissibilità non previamente discussa dalle parti, deve sottoporla al contraddittorio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
- In una controversia relativa al diniego di un visto d'ingresso fondato sulla revoca del nulla-osta al lavoro, la mancata impugnazione dell'atto presupposto e la mancata notificazione del ricorso all'amministrazione che lo ha adottato possono porre una specifica questione di ammissibilità, da esaminare nel contraddittorio con il Ministero dell'Interno.
Come è indicizzato
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