Cassazione Penale, Sentenza n. 21624/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato indicato al capo 29) (estorsione aggravata). Il ricorrente contestava la carenza del necessario quadro indiziario circa la sua partecipazione al reato e sosteneva che le intercettazioni acquisite non confermerebbero la sua responsabilità, essendo state erroneamente valorizzate dal Tribunale
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata specificità dei motivi, ritenendoli meri reiterati di doglianze già esaminate e corrette dal Tribunale. La Corte ha richiamato il principio per cui l'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni costituiscono questione di fatto di competenza del giudice di merito e sono sindacabili in sede di legittimità solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento documentato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; incarico alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. e disposizioni collegate sui termini per la trattazione orale
Si segnala che le parti non hanno richiesto la trattazione orale; il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto in base alle norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite di interesse per la rimostrazione dei motivi: la Corte ha ritenuto il ricorso dedotto nei limiti d'interesse ai sensi di questa disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare le spese
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Rinvio agli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione della Corte
Giurisprudenza richiamata: Cass. Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)
Principio richiamato: l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle intercettazioni sono questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
Massime di principio
- In sede di Cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici: non è ammessa la mera riproposizione di doglianze già esaminate senza indicare dove e come sia avvenuto un errore di diritto o un travisamento documentato
- La valutazione delle intercettazioni è questione di fatto di competenza del giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo se emerge una motivazione manifestamente illogica, irragionevole o un travisamento degli atti
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare occorre indicare con precisione le carenze probatorie o gli specifici vizi nella valutazione delle prove, non una semplice interpretazione alternativa delle stesse
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione delle cause dell'inammissibilità, anche l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende
- Se le parti non richiedono la trattazione orale nei termini previsti, il procedimento si svolge con contraddittorio scritto e la Corte decide sulla base degli atti e degli scritti depositati
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