Cassazione Penale, Sentenza n. 17153/2023 del 21/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso era fondato sul mancato recepimento e sulla mancata comunicazione alla difesa, nel giudizio di appello celebrato in forma scritta ai sensi della normativa emergenziale, delle conclusioni scritte del Procuratore Generale. La difesa aveva depositato per PEC proprie conclusioni e aveva eccepito di non aver ricevuto le conclusioni del PG; la Cancelleria aveva invece trasmesso per errore le conclusioni del PG relative ad altri procedimenti ma non quelle del procedimento della ricorrente, mentre la Corte di appello nella sentenza ha dato atto che le conclusioni del PG erano state depositate e non ha valutato l'eccezione difensiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la mancata comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale nel giudizio cartolare emergenziale integra una nullità generale a regime intermedio. Inoltre la Corte ha osservato che la Corte territoriale non ha preso in esame le conclusioni difensive che avevano eccepito la mancata trasmissione delle conclusioni del PG. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra Sezione della stessa Corte di Appello di Milano per il giudizio; l'esame del secondo motivo è stato precluso.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (richiamato anche il d.l. 176/2020 e la legge di conversione)
Disciplina il giudizio di appello in forma scritta per ragioni emergenziali (trasmissione e deposito di conclusioni via PEC). La Corte ha applicato la regola secondo cui la corretta trasmissione/valutazione delle conclusioni scritte è essenziale per il diritto di difesa nel giudizio cartolare.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020
Norma richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero/Procuratore generale; qui utilizzata dalla Procura Generale per formulare la requisitoria trasmessa alla Corte di Cassazione.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Tutela il diritto di intervento dell'imputato nel processo. La Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione o la mancata valutazione delle conclusioni scritte lesa tale diritto e integri nullità generale a regime intermedio.
art. 180 cod. proc. pen.
Individua le nullità deducibili con ricorso per cassazione. La Corte ha confermato che la nullità derivante dalla mancata comunicazione delle conclusioni del PG è deducibile in cassazione come nullità intermedia.
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede limiti temporali per l'impugnazione di nullità che la parte ha potuto conoscere. La Corte ha rilevato che la nullità in esame, essendo una nullità a cui la parte non ha assistito (omesso atto di comunicazione), non è soggetta ai limiti temporali di tale disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello celebrato in forma scritta ai sensi della normativa emergenziale (trasmissione via PEC), la corretta comunicazione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero/Procuratore generale alla difesa è essenziale: la sua omissione integra una nullità generale a regime intermedio deducibile in Cassazione.
- La mancata valutazione da parte della Corte delle conclusioni scritte depositate dalla difesa integra nullità quando tali conclusioni contengano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame.
- Le nullità derivanti da omissioni procedurali di cui la parte non ha avuto conoscenza (ad es. mancata effettiva trasmissione per PEC) non sono soggette ai termini di decadenza di cui all'art. 182 c.2 c.p.p. e possono essere dedotte in Cassazione ex art. 180.
- Le parti devono conservare e poter dimostrare gli invii/trasmissioni via PEC e, in presenza di mancata ricezione, eccepire tempestivamente tale circostanza nelle proprie conclusioni per mettere la Corte nella condizione di verificare l'effettiva avvenuta comunicazione.
- Le cancellerie e le Corti devono verificare con attenzione la corrispondenza tra gli invii PEC effettuati e i fascicoli processuali; errori di inoltro possono determinare l'annullamento della decisione e la rinnovazione del giudizio.
- Se la nullità è accertata dalla Corte di legittimità, l'orientamento consolidato porta, a seconda dei casi, all'annullamento con rinvio o all'annullamento con trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa Corte di appello per il nuovo giudizio.
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