Cassazione Penale, Ordinanza n. 10623/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello resta quindi ferma, con conferma della valutazione sfavorevole per l'imputato sui punti dedotti.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, il diniego delle attenuanti generiche e, dall'altro, la ritenuta sussistenza della recidiva infraquinquennale, nonché la misura dell'aumento di pena applicato per tale aggravante. Il ricorrente lamentava in sostanza un vizio di motivazione e una valutazione eccessivamente severa del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, osservando che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato i precedenti penali, applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e motivato in modo congruo sia il diniego delle attenuanti generiche sia la valutazione della recidiva e della pena.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo, compresi i precedenti penali e il rapporto tra fatto e precedenti condanne, deve essere svolta in concreto come parametro per la recidiva e per la commisurazione della pena.
art. 132 c.p.
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata entro i limiti legali e con motivazione congrua.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da un apprezzamento concreto dell'assenza di elementi giustificativi o positivi a favore dell'imputato.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo motivi in modo congruo, valorizzando elementi negativi specifici e l'assenza di circostanze positive.
- La recidiva, anche infraquinquennale, deve essere valutata in concreto, verificando il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali e la capacità criminogena che da essi si desume.
- La determinazione della pena base e degli aumenti per aggravanti e diminuzioni per attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze attaccano valutazioni discrezionali del giudice di merito già sorrette da motivazione congrua e coerente.
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