Cassazione Civile, Ordinanza n. 28959/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a carico di una società per l'anno 2010, in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. L'Ufficio aveva determinato induttivamente il reddito d'impresa sulla base dei dati del bilancio depositato, riprendendo a tassazione Ires, Iva e Irap e irrogando sanzioni. La CTP aveva respinto il ricorso della società; la CTR, invece, aveva accolto l'appello ritenendo illegittima la ricostruzione del reddito perché l'Ufficio aveva tratto i ricavi dal bilancio ma aveva escluso alcuni costi, in violazione del principio di inscindibilità delle scritture contabili desunto dall'art. 2709 c.c. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2697 e 2709 c.c., 41, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 e 109 TUIR, sostenendo che nell'accertamento induttivo per omessa dichiarazione l'Ufficio può utilizzare anche solo alcuni dati del bilancio e non è vincolato a considerarne integralmente tutte le poste; 2) violazione degli artt. 41, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, 83 d.P.R. n. 917/1986, 5 e 25 d.lgs. n. 446/1997, 1, 5 e 6 d.lgs. n. 471/1997, per avere la CTR annullato l'accertamento senza rideterminare imposte e sanzioni, pur avendo rilevato l'indebita decurtazione dei costi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo dell'Agenzia secondo cui, in caso di omessa dichiarazione, l'accertamento d'ufficio ex art. 41, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 consente all'Ufficio di fondarsi sui dati e sulle notizie comunque raccolti e di prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili, anche se regolarmente tenute. Ha quindi escluso che operi, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, il principio civilistico di inscindibilità della prova contabile di cui all'art. 2709 c.c., che riguarda i rapporti tra imprenditori. È stato ritenuto assorbito il secondo motivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi espressi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 41 d.P.R. n. 600/1973
Nell'ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi l'Ufficio può determinare induttivamente il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, avvalendosi anche di presunzioni e prescindendo, in tutto o in parte, dalle scritture contabili anche se regolarmente tenute.
art. 2709 c.c.
La regola dell'efficacia probatoria inscindibile delle scritture contabili attiene ai rapporti tra imprenditori e non vincola il rapporto tra imprenditore e Amministrazione finanziaria.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sull'onere della prova; non è comunque ostativo all'utilizzo selettivo dei dati contabili nell'accertamento induttivo.
art. 109 TUIR
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne sviluppa una autonoma interpretazione, limitandosi a ritenere legittima la ricostruzione induttiva del reddito.
art. 83 d.P.R. n. 917/1986
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla determinazione del reddito imponibile.
artt. 5 e 25 d.lgs. n. 446/1997
Richiamati nel secondo motivo di ricorso in relazione all'IRAP e alla determinazione della base imponibile.
artt. 1, 5 e 6 d.lgs. n. 471/1997
Richiamati nel secondo motivo di ricorso in relazione al regime sanzionatorio applicato.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'accertamento d'ufficio consente all'Amministrazione finanziaria di determinare il reddito sulla base dei dati comunque acquisiti, anche prescindendo, in tutto o in parte, dalle scritture contabili del contribuente.
- Il principio civilistico secondo cui le scritture contabili devono essere valutate nel loro complesso non si applica automaticamente al rapporto tra contribuente e Fisco, perché la disciplina tributaria attribuisce all'Ufficio un potere di ricostruzione induttiva autonomo.
- Nell'accertamento induttivo, l'Ufficio può valorizzare solo le poste contabili ritenute utili e può escludere quelle ritenute non inerenti, purché la ricostruzione sia poi vagliata dal giudice tributario sulla base degli elementi complessivamente emersi.
- Se la decisione di merito viene cassata per erronea applicazione della disciplina dell'accertamento, resta assorbita ogni ulteriore censura che presupponga la conferma dell'annullamento dell'atto impositivo.
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