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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 1132 - Comm. Trib. Prov. Torino

Imposta registro - Atti e contratti - Atto cessione quote - Interpretabile come atto cessione azienda - Illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato come cessione d'azienda, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, un atto con cui i soci avevano ceduto ad A.T. s.r.l. le partecipazioni totalitarie in tre società. Il notaio aveva applicato l'imposta di registro in misura fissa, mentre l'Ufficio aveva applicato l'aliquota proporzionale del 3%, ritenendo che la cessione integrale delle quote producesse sostanzialmente gli effetti di una cessione d'azienda. L'Ufficio aveva valorizzato anche elementi esterni all'atto, tra cui il metodo di stima utilizzato, la fusione successiva delle società e i rapporti commerciali tra le parti. I ricorrenti hanno contestato l'illegittima applicazione dell'art. 20, l'assenza dei presupposti per la riqualificazione e, quanto ai soci, la loro carenza di soggettività passiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino ha accolto i ricorsi e annullato l'avviso di rettifica e liquidazione. Ha stabilito che l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 è una norma interpretativa e non antielusiva e che, dopo la modifica introdotta dalla legge n. 205/2017, la qualificazione dell'atto deve basarsi esclusivamente sul suo contenuto e sugli effetti giuridici, senza utilizzare elementi extratestuali o le conseguenze economiche dell'operazione. La cessione delle quote non può essere trasformata in cessione d'azienda perché le due operazioni hanno causa giuridica ed effetti differenti. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre esborsi e accessori, a favore di ciascuna delle due parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • Art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)

    L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La norma disciplina l'interpretazione dell'atto e non costituisce, di per sé, una disposizione antielusiva. Dopo la modifica del 2017, l'atto deve essere interpretato sulla base del suo contenuto e dei suoi effetti giuridici, senza ricorrere a elementi estranei o a una valutazione delle finalità economiche perseguite.

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87

    Ha limitato il potere dell'Amministrazione finanziaria di riqualificare gli atti ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, impedendo di fondare la riqualificazione su elementi extratestuali e sulle conseguenze economiche complessive dell'operazione.

  • Art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212

    Qualora l'Amministrazione intenda contestare un'operazione come abuso del diritto o elusione fiscale, deve applicare la specifica disciplina antielusiva e rispettare le relative garanzie procedimentali, dimostrando il vantaggio fiscale indebito, l'assenza di sostanza economica e la prevalenza della finalità fiscale.

  • Art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 471/1997

    È stato richiamato dai ricorrenti in relazione alle sanzioni, contestate per mancanza dei presupposti conseguente all'illegittimità della maggiore imposta richiesta.

  • Artt. 7 e 17 del d.lgs. n. 472/1997

    Sono stati richiamati dai ricorrenti per contestare l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

  • Art. 57, comma 6, del d.P.R. n. 131/1986

    È stato invocato dai soci cedenti per contestare l'estensione della loro responsabilità solidale a tutte le cessioni comprese nell'atto.

  • Art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 nella giurisprudenza della Corte di cassazione, sentenza n. 1372/2011

    Il potere di riqualificazione non può arrivare a modificare la causa giuridica del negozio soltanto per consentire all'Amministrazione di applicare un'imposta maggiore.

Massime di principio

  • La cessione totalitaria di quote societarie resta, ai fini dell'imposta di registro, una cessione di partecipazioni e non diventa automaticamente una cessione d'azienda, anche quando la società possiede un complesso aziendale operativo.
  • Ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, l'Amministrazione deve concentrarsi sul contenuto dell'atto e sui suoi effetti giuridici, senza fondare la riqualificazione su perizie, operazioni successive, rapporti commerciali o finalità economiche non desumibili dall'atto stesso.
  • La causa giuridica della cessione di quote è distinta da quella della cessione d'azienda: nel primo caso cambia la titolarità delle partecipazioni, mentre l'azienda continua a essere di proprietà della società.
  • Se l'Amministrazione ritiene che una struttura negoziale sia abusiva o elusiva, non può utilizzare surrettiziamente l'art. 20 per cambiare la causa del negozio; deve applicare la disciplina dell'abuso del diritto e rispettarne le garanzie procedimentali e probatorie.
  • L'utilizzo di criteri di valutazione tipici della cessione d'azienda non dimostra, da solo, che l'atto abbia natura di cessione d'azienda.
  • La riqualificazione deve inoltre essere coerente con l'individuazione dei soggetti passivi: se l'operazione fosse realmente una cessione d'azienda, i soci persone fisiche non avrebbero necessariamente il ruolo di cedenti dell'azienda appartenente alla società.

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