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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21414/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per reati connessi all'esercizio abusivo del credito e usura aggravata da modalità mafiose. Il ricorrente contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione, sostenendo di essere solo un conoscente e intermediario amichevole delle vittime (nuncius), privo di condotte intimidatorie e senza finalita di agevolare l'associazione mafiosa; inoltre deduceva che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. non era stata dimostrata e che, pertanto, venivano meno i presupposti per la misura cautelare ai sensi dell'art. 275 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Catanzaro secondo cui sussistono gravi indizi di responsabilita: contenuti univoci delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ripetute pressioni su vittime, uso di linguaggio cifrato, annotazioni nel 'libro mastro' sequestrato e inserimento del nome del ricorrente nella rubrica e negli appunti di soggetti riconducibili al gruppo. La Corte ha ritenuto correttamente applicata la giurisprudenza di legittimità in tema di aggravante di cui all'art. 416-bis.1, affermando la natura soggettiva dell'aggravante e la sussistenza del dolo intenzionale correlato all'utilizzo di metodi intimidatori riconducibili al vincolo associativo. Ha inoltre ritenuto non smentita la doppia presunzione ai fini cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) e il pericolo di reiterazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Rilevata l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso e la sua operativita nel territorio come contesto fattuale che aggrava i reati contestati.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante agevolatrice dell'attivita mafiosa di natura soggettiva; richiede dolo intenzionale e si applica quando la condotta concorre a realizzare il programma associativo o utilizza metodi intimidatori riconducibili alla forza dell'associazione.

  • art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

    Doppia presunzione rilevante ai fini cautelari in ordine al pericolo di fuga o di reiterazione; nel caso specifico non e stata ritenuta scalfita dalla prosecuzione nel tempo dei rapporti e in assenza di elementi di reale distacco dall'organizzazione.

  • artt. 81 e 110 cod. pen. e art. 132 d.lgs. 1/9/1993 n.385 (TUB)

    Riferimenti alla configurazione del concorso di persone e alla disciplina in materia bancaria/creditizia rispetto all'esercizio abusivo dell'attivita finanziaria contestata.

  • art. 7 L. 13/05/1991 n.203

    Aggravante richiamata con riguardo ad alcune specifiche imputazioni; utilizzata dal Tribunale per delineare la gravita dell'illecito contestato.

  • art. 644 comma quinto cod. pen.

    Riferimento normativo relativo al delitto di usura, con la contestazione di circostanze aggravanti specifiche.

  • art. 74 d.P.R. 9/10/1990 n.309

    Norma riferita all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, citata per collegamento ontologico tra capi di imputazione diversi nel quadro investigativo complessivo.

  • Sez. U. n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)

    Giurisprudenza di legittimita richiamata per chiarire che l'aggravante dell'art. 416-bis.1 e di natura soggettiva e richiede dolo intenzionale finalizzato ad agevolare l'attivita mafiosa o l'uso di metodi mafiosi; principio applicato dalla Corte nel confermare l'aggravante.

Massime di principio

  • L'uso sistematico di intercettazioni telefoniche e ambientali, la corrispondenza di annotazioni in supporti sequestrati e la presenza di soggetti riferibili all'organizzazione costituiscono elementi probatori forti per ritenere la partecipazione e il ruolo attivo nel gruppo.
  • Il comportamento di mediazione o di 'nuncius' puo essere qualificato come contributo significativo all'attivita criminosa se si connota per ripetizione, pressioni, funzione di riscossione o intermediazione tra vittima e soggetti che esercitano prestiti usurari.
  • L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 richiede valutazione del profilo soggettivo: e necessario dimostrare che l'agente abbia agito con la volonta di agevolare l'associazione o avvalendosi di metodi mafiosi che determinano intimidazione o assoggettamento delle vittime.
  • Per sfidare efficacemente la qualificazione mafiosa e la misura cautelare, la difesa deve fornire elementi specifici e probanti (es. prove di allontanamento dal gruppo, elementi che smentiscano il valore probatorio delle intercettazioni, testimonianze concrete) e non limitarsi a contestazioni generiche.
  • La Corte di legittimita non puo sostituirsi al giudice del merito nella valutazione di merito delle prove; l'impugnazione basata su una diversa lettura degli elementi indizianti e priva di successi se non accompagnata da vizi di diritto o carenze logiche nella motivazione.
  • La persistenza nel tempo di rapporti e la mancanza di prese di distanza dall'organizzazione costituiscono elementi decisivi per il mantenimento della presunzione di pericolo di reiterazione ai fini cautelari.

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