Cassazione Penale, Sentenza n. 5093/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce la violazione delle norme sulla effettiva conoscenza della vocatio in iudicium, del diritto di difesa e del giusto processo: sostiene che la notifica del decreto di citazione a giudizio a mezzo PEC al difensore domiciliatario non si è validamente perfezionata perché la casella PEC era "piena" e manca prova certa della ricezione; contesta inoltre l'inversione dell'onere probatorio da parte della Corte di appello, che si è limitata a rilevare l'invio via PEC senza accertare l'effettiva conoscenza dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando gli atti alla Corte di appello di Bari perché verifichi: (i) se la notifica al difensore domiciliatario sia stata validamente eseguita (con le attestazioni di invio e di eventuale restituzione con indicazione "casella piena"); (ii) se quella notifica abbia effettivamente raggiunto l'imputato o se quest'ultimo si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo. La Cassazione ha rilevato che la Corte di appello non ha verificato l'effettiva conoscenza dell'accusa e si è limitata a considerare perfezionata la notifica.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma in base alla quale è proposta l'istanza di rescissione del giudicato: disciplina i presupposti per la revisione/rescissione del giudicato penale.
art. 337 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato per il quale l'imputato era stato condannato (citata in relazione alla sentenza di condanna impugnata).
D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6
"le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario"
Se la mancata consegna della PEC è imputabile al destinatario (es. casella piena), la notifica deve considerarsi eseguita con deposito in cancelleria; la notifica telematica non si perfeziona automaticamente in assenza di consegna.
D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 8
Se la notificazione non si è potuta effettuare telematicamente per causa non imputabile al destinatario si applicano gli articoli 148 e ss. c.p.p., ossia si procede con le forme ordinarie di notifica.
art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (previgente formulazione)
Collegata alla nozione di "effettiva conoscenza del procedimento": la Cassazione richiede che l'effettiva conoscenza riguardi un provvedimento formale di vocatio in iudicium contenente l'accusa e i dettagli del giudizio, non una mera conoscenza dell'esistenza di indagini.
art. 148 e ss. cod. proc. pen.
Richiamati come norme applicabili per le notifiche nelle forme ordinarie quando la notifica telematica non è andata a buon fine per causa non imputabile al destinatario.
Cedu, art. 6, § 3
Riferimento al principio del diritto a un giusto processo e al relativo onere della autorità di dimostrare che l'imputato sia stato effettivamente informato dell'accusa; invocato dal difensore per sostenere l'onere probatorio dell'autorità.
Giurisprudenza citata (Sez. U. n. 28912/2019 - Innaro)
Affermata la nozione di "effettiva conoscenza": è necessaria la conoscenza di un provvedimento formale di vocatio in iudicium che indichi l'accusa, data e luogo del giudizio; la conoscenza deve essere effettiva, non meramente presunta, salvo rinuncia o deliberate sottrazione dell'imputato.
Massime di principio
- La notifica via PEC non si considera perfezionata se non esistono attestazioni certe dell'invio e della ricezione o della restituzione con l'indicazione del motivo (es. "casella piena"); in caso di mancata consegna imputabile al destinatario la procedura richiede il deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 16, comma 6, D.L. 179/2012.
- Per valutare la possibilità di rescindere un giudicato per mancata conoscenza del processo, il giudice deve accertare non solo l'invio della notifica ma l'effettiva conoscenza dell'imputato della vocatio in iudicium (ossia di un provvedimento formale contenente l'accusa, data e luogo del giudizio); non è sufficiente la mera esistenza di atti d'indagine.
- L'onere di provare l'effettiva conoscenza dell'imputato grava sull'autorità che ha effettuato la notifica: la semplice attestazione di invio telematico senza prova della ricezione non è sufficiente a escludere la nullità o l'inefficacia della notifica.
- Se la notifica telematica non è andata a buon fine per cause imputabili al destinatario, è applicabile la procedura di deposito in cancelleria; se invece la situazione è incerta, il giudice deve approfondire e, se necessario, procedere a un nuovo esame (rimessione degli atti).
- In ipotesi analoghe il difensore deve contestare tempestivamente la validità della notifica e chiedere le attestazioni di invio/ritorno; il giudice d'appello deve verificare anche se l'imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o abbia rinunciato a comparire.
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