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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33222/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

Una banca aveva convenuto in giudizio l'alienante di un immobile e il figlio acquirente chiedendo, ex art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia nei propri confronti della compravendita stipulata nel 2006, sostenendo di vantare un credito verso l'alienante in relazione alla revoca di affidamenti/concessioni di scoperto su un conto corrente acceso pochi mesi prima. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato. L'acquirente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la corte d'appello fondato la decisione su fatti e prove asseritamente non allegati o inesistenti, in particolare sul preteso scoperto e sull'esistenza di un fido; (2) omesso esame di fatto decisivo, individuato nell'anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla compravendita e nell'assenza di scoperti nel periodo considerato; (3) violazione degli artt. 2901 e 1842 c.c., oltre che delle norme sulla forma dei contratti bancari, perché il giudice d'appello avrebbe erroneamente ritenuto esistente un affidamento di fatto ricavandolo dal solo contratto di conto corrente, senza un valido contratto scritto di apertura di credito e senza indicazione di importo e durata, così trattando come anteriore un credito che, secondo il ricorrente, sarebbe sorto solo al momento dell'effettivo utilizzo o comunque posteriormente all'atto dispositivo, con conseguente necessità del dolo specifico e non della sola consapevolezza del pregiudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché volto a una revisione del merito; ha rigettato il secondo motivo perché il fatto storico dell'anteriorità del credito era stato esaminato dal giudice di merito; ha accolto il terzo motivo, ritenendo che la corte territoriale avesse erroneamente sussunto la fattispecie nella disciplina dell'apertura di credito e avesse individuato nel contratto di conto corrente elementi insufficienti a integrare, per relationem, un valido contratto scritto di affidamento, mancando in particolare la determinazione del quantum del fido e della durata. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria la qualificazione del credito come anteriore o posteriore rispetto all'atto dispositivo incide sul diverso elemento soggettivo richiesto; la nozione di credito rilevante può includere anche una ragione o aspettativa di credito, ma la sua ricorrenza va correttamente sussunta nella fattispecie concreta.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di fondare la decisione su fatti non allegati o su prove inesistenti; tuttavia, la censura che miri solo a una diversa ricostruzione del merito è inammissibile in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di falsa applicazione ricorre quando il giudice sussume correttamente accertati fatti concreti in una norma non pertinente o trae dalla norma conseguenze giuridiche incompatibili con la sua corretta interpretazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro del primo motivo, poi ritenuto inammissibile perché sostanzialmente diretto a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il motivo di omesso esame è rigettabile se il fatto storico denunciato risulta invece esaminato dal giudice di merito; inoltre, nel caso di doppia conforme opera il limite di cui all'art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato come ulteriore ragione di inammissibilità, in presenza di doppia conforme, delle censure di fatto.

  • art. 1842 c.c.

    L'apertura di credito è un contratto autonomo che richiede una regolamentazione negoziale idonea; non basta il richiamo a condizioni generali del conto corrente se manca la determinazione degli elementi essenziali dell'affidamento.

  • art. 117 TUB

    Il contratto bancario deve essere stipulato per iscritto; eventuali attenuazioni della forma scritta consentite dalla normativa secondaria non possono sopprimere la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato.

  • art. 3, comma 3, L. 154/1992

    È citato per il potere attribuito al CICR di consentire, per motivate ragioni tecniche, forme diverse dalla scrittura per particolari contratti bancari, potere poi esercitato nell'ambito delle disposizioni di settore.

  • art. 1341 c.c.

    Alcune clausole del contratto richiamate dal giudice di merito risultano approvate specificamente, ma ciò non basta, da solo, a integrare un contratto di apertura di credito completo.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria, quando il credito è anteriore all'atto dispositivo è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio; se invece il credito è posteriore, occorre un quid pluris sul piano soggettivo, non surrogabile da una generica consapevolezza.
  • La nozione di credito rilevante ai fini dell'art. 2901 c.c. può essere anche quella di ragione o aspettativa di credito, ma il giudice deve verificare con precisione il momento genetico della situazione creditoria e la sua riconducibilità alla fattispecie concreta.
  • Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ricorre quando, a fronte di un fatto storico accertato, il giudice lo sussume in una norma non pertinente o desume dalla norma effetti incompatibili con la sua corretta interpretazione; non è invece consentita in cassazione una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • Nel rapporto bancario, la forma scritta richiesta per l'apertura di credito non può dirsi rispettata da un semplice conto corrente che contenga solo clausole economiche generiche o standard: occorre una regolamentazione sostanziale dell'affidamento, comprensiva almeno degli elementi essenziali dell'operazione, come importo e durata.
  • Le disposizioni secondarie che attenuano la forma scritta nei contratti bancari devono essere interpretate restrittivamente: possono agevolare le modalità di stipulazione, ma non eliminare la necessaria determinazione delle condizioni economiche del contratto accessorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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