Cassazione Penale, Sentenza n. 14336/2025 del 11/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale sostenendo: (1) errata applicazione della norma e carenza del dolo specifico richiesto per l'occultamento delle scritture contabili, nonché apoditticità della motivazione sulla mancata consegna dei libri e sulla sua carica "solo formale"; (2) omissione di risposta da parte della Corte di merito alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; (3) carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla qualificazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che mancasse la prova del dolo specifico necessario per l'ipotesi di occultamento delle scritture contabili (art. 216, co.1, n.2 legge fallimentare) e ha richiamato la distinzione giurisprudenziale tra occultamento/omessa tenuta (che richiede dolo specifico) e fraudolenta tenuta (dolo generico). Poiché l'imputato era stato assolto dall'ipotesi di bancarotta patrimoniale e la motivazione di merito ha fatto sostanziale affidamento su un'asserita funzionalità dell'assenza delle scritture senza fornire la rigorosa prova dell'elemento soggettivo, la sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2) legge fallimentare
La Corte ha interpretato la norma distinguendo tra l'occultamento/omessa tenuta delle scritture (che integra il reato richiedente dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) e la fraudolenta tenuta delle scritture (ipotesi a dolo generico), richiedendo per la prima una motivazione rigorosa sull'elemento soggettivo
Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020 (Martinenghi)
Giurisprudenza citata a sostegno della distinzione tra occultamento/omessa tenuta e fraudolenta tenuta delle scritture contabili
Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019 (Inverardi)
Conferma il principio circa l'autonomia delle due fattispecie e la diversa rilevanza del dolo
Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023 (Gualandri)
Sottolinea la necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo quando non è contestata la bancarotta patrimoniale, perché non può operare la presunzione che l'irregolare o omessa tenuta delle scritture sia di regola funzionale a occultare atti depauperativi
Massime di principio
- Occultamento o omessa tenuta delle scritture contabili richiede prova del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori; non è sufficiente l'assunto che l'assenza dei libri sia automaticamente funzionale all'occultamento.
- La fraudolenta tenuta delle scritture e l'ocultamento/omessa tenuta sono fattispecie alternative: la prima è valutabile su libri effettivamente rinvenuti (dolo generico), la seconda implica sottrazione o mancata esistenza delle scritture (dolo specifico).
- Se l'imputato non è stato ritenuto responsabile di bancarotta patrimoniale, il giudice deve motivare con rigore l'addebito di bancarotta documentale in ordine all'elemento soggettivo; motivazioni generiche o deduzioni funzionali non sono sufficienti.
- L'assenza o irregolarità delle scritture contabili non determina automaticamente responsabilità penale: occorre dimostrare la volontà di arrecare pregiudizio ai creditori o la condotta fraudolenta concreta.
- In caso di annullamento per carenze motivazionali sull'elemento soggettivo il processo viene rinviato per nuovo giudizio, con possibilità per la Corte di merito di riesaminare le circostanze attenuanti e il trattamento sanzionatorio sulla base di una motivazione più articolata.
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