Sentenza n. 988/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nuovo accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 2/2016
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il nuovo accertamento di inottemperanza adottato dal Comune dopo l'annullamento del precedente accertamento, notificato soltanto a uno dei comproprietari. La vicenda riguardava una tettoia e ulteriori opere edilizie prive di titolo, già oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 2/2016. Con un unico motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 24 Cost., il difetto di istruttoria e l'illegittimità derivata del nuovo accertamento, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto previamente notificare nuovamente l'ordinanza di demolizione alla comproprietaria non raggiunta dalla notificazione originaria. Secondo i ricorrenti, l'omessa notificazione avrebbe impedito alla comproprietaria di esercitare il diritto di difesa, impugnare tempestivamente l'ordinanza e valutare la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune ha chiesto il rigetto, rilevando che la questione era già stata definita nel precedente giudizio e che la comproprietaria aveva comunque acquisito piena conoscenza dell'ordinanza, avendola autonomamente impugnata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, prescindendo dai profili di inammissibilità sollevati dal Comune in applicazione del principio della ragione più liquida. Il giudizio è stato limitato alla legittimità del nuovo accertamento del 2023, poiché l'ordinanza di demolizione del 2016 era stata autonomamente impugnata dalla comproprietaria e le relative censure erano state respinte con sentenza passata in giudicato. Il precedente giudicato aveva annullato il primo accertamento di inottemperanza soltanto perché l'ordinanza di demolizione non era stata notificata a tutti i comproprietari, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione; non aveva invece invalidato l'ordine demolitorio né imposto la sua riedizione o rinotificazione. L'omessa notificazione dell'ordinanza ai comproprietari incide sugli effetti ulteriori dell'inottemperanza nei confronti del soggetto non raggiunto dalla notifica, ma non sulla validità intrinseca dell'ordine di demolizione. Nel caso concreto, la comproprietaria aveva comunque acquisito piena conoscenza dell'ordinanza almeno dal 2016, poiché l'aveva impugnata in via autonoma e aveva esercitato concretamente il proprio diritto di difesa; pertanto non sussisteva alcuna violazione dell'art. 24 Cost. Il Comune non era tenuto a rinnovare la notificazione dell'ordinanza prima di adottare il nuovo accertamento, trattandosi di una formalità meramente reiterativa. È stata inoltre ritenuta generica la deduzione relativa all'impossibilità di presentare un'istanza di accertamento di conformità: i ricorrenti non avevano dimostrato la concreta sanabilità delle opere né la sussistenza della doppia conformità, e l'annullamento del primo accertamento non aveva riaperto indefinitamente la possibilità di sanatoria. È stato escluso anche il difetto di istruttoria, poiché il nuovo atto richiamava l'ordinanza di demolizione, il precedente accertamento, l'assenza di titoli sananti e di provvedimenti giurisdizionali sospensivi. L'accertamento di inottemperanza, una volta accertata la mancata demolizione e l'assenza di titoli impeditivi, ha natura vincolata e non richiede una nuova ponderazione degli interessi né una rinnovata verifica della legittimità dell'ordinanza presupposta. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
La violazione del diritto di difesa non è configurabile quando il destinatario, pur in assenza della notificazione originaria, abbia acquisito piena conoscenza dell'ordinanza e l'abbia concretamente impugnata.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La deduzione relativa alla possibilità di accertamento di conformità deve essere supportata dall'allegazione della concreta sanabilità delle opere e della doppia conformità; l'annullamento di un accertamento di inottemperanza non riapre indefinitamente il procedimento di sanatoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma richiamata per la trattazione della causa in udienza di smaltimento.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La disciplina dell'ordine di demolizione e dell'accertamento di inottemperanza è applicata secondo la natura vincolata dell'accertamento della mancata esecuzione dell'ordine, in assenza di titoli sananti o sospensivi.
Massime di principio
- L'omessa notificazione dell'ordinanza di demolizione a uno dei comproprietari non determina, di per sé, l'illegittimità dell'ordine demolitorio, ma impedisce l'operatività nei confronti del comproprietario non raggiunto dalla notifica degli effetti ulteriori connessi all'inottemperanza, finché egli non abbia acquisito piena conoscenza dell'ordine.
- La piena conoscenza dell'ordinanza di demolizione risultante dalla sua autonoma impugnazione consente al comproprietario di esercitare il diritto di difesa e rende non necessaria la successiva rinnovazione della notificazione dell'ordinanza prima dell'adozione di un nuovo accertamento di inottemperanza.
- Quando un precedente giudicato annulla l'accertamento di inottemperanza per un vizio riguardante la notificazione dell'ordine demolitorio, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi, l'amministrazione può adottare un nuovo accertamento notificandolo a tutti i comproprietari, senza dover rieditare o rinotificare l'ordinanza di demolizione già conosciuta e giudicata legittima.
- L'accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura vincolata quando risultino la perdurante efficacia dell'ordinanza, la mancata demolizione delle opere e l'assenza di titoli sananti o di provvedimenti sospensivi; non richiede pertanto una nuova comparazione degli interessi né una rinnovata verifica della legittimità dell'ordinanza presupposta.
- La doglianza secondo cui l'omessa notificazione dell'ordine demolitorio avrebbe impedito la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità è insufficiente se non vengono allegati elementi concreti sulla sanabilità delle opere e sulla sussistenza della doppia conformità prevista dalla legge.
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