Cassazione Penale, Sentenza n. 35327/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'equa riparazione per l'ingiusta sottoposizione a misure cautelari privative della libertà per 181 giorni, dopo un giudizio di rinvio in cui è stato assolto nel merito per associazione a delinquere e per concorso in furto in appartamento; altri capi (porto di arma comune da fuoco e furto dell'auto) erano stati dichiarati estinti per prescrizione. Il ricorrente ha censurato l'ordinanza di rigetto della Corte d'appello, sostenendo che il proscioglimento per prescrizione non poteva precludere l'indennizzo relativo ai reati per cui era stato assolto e che il giudice di merito non aveva valutato il nesso eziologico tra le condotte e l'applicazione della custodia cautelare né la natura colposa dell'errore dell'autorità giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, quando la misura cautelare è stata applicata in relazione a più contestazioni e anche una sola di esse (anche se poi estinta per prescrizione) era autonomamente idonea a giustificare la compressione della libertà, il diritto all'equa riparazione non sorge. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata e precisato che il proscioglimento per prescrizione non equivale automaticamente all'ingiustizia della detenzione; inoltre l'art. 314 c.p.p. è applicabile, nel caso di estinzione per prescrizione, solo se la custodia cautelare supera la pena astrattamente applicabile, e solo per quella parte. È stata, infine, richiamata la possibilità per l'imputato di rinunciare alla prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 7, cod. pen., per ottenere una pronuncia di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a rimborsare all'Avvocatura dello Stato euro 1500 oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
L'istituto dell'equa riparazione per ingiusta detenzione è applicabile solo quando la custodia cautelare si riveli ingiustificata; se la restrizione è comunque giustificata da una contestazione ancora idonea a legittimarla (anche se un'altra contestazione si estingue per prescrizione), il diritto all'equa riparazione non sorge. Inoltre, in caso di estinzione per prescrizione, l'art. 314 è applicabile solo nella parte in cui la custodia cautelare eccede la pena astrattamente applicabile.
art. 129 cod. proc. pen., comma 2
Il proscioglimento per prescrizione richiede, seppur in misura limitata, una valutazione di merito volta a verificare l'inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art.129 c.p.p.; tale verifica può escludere l'ingiustizia della detenzione.
art. 157, comma 7, cod. pen.
L'imputato ha la facoltà di rinunciare alla prescrizione: rinunciando, può ottenere una sentenza di merito (eventualmente una assoluzione) che consente più agevolmente di dimostrare l'ingiustizia della custodia cautelare ai fini dell'indennizzo.
Massime di principio
- Se la custodia cautelare è stata adottata sulla base di più imputazioni, il diritto all'equa riparazione può essere escluso se almeno una delle imputazioni rimaste è autonomamente idonea a giustificare la detenzione, anche se altre imputazioni sono poi estinte per prescrizione.
- Il proscioglimento per prescrizione non è equiparabile all'assoluzione nel merito: per la prescrizione è spesso necessaria comunque una verifica di merito (anche se limitata) che può rendere non ingiusta la detenzione.
- L'art. 314 c.p.p. può operare, nel caso di reato estinto per prescrizione, solo se la durata della custodia cautelare supera la pena astrattamente applicabile al reato prescritto; l'indennizzo, se riconosciuto, riguarda solo la parte eccedente.
- Per aumentare le probabilità di ottenere l'equa riparazione, l'imputato può valutare la rinuncia alla prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 7, per ottenere una pronuncia di merito favorevole.
- In casi analoghi è utile documentare e far valutare il nesso eziologico tra le specifiche condotte contestate e l'adozione della misura cautelare e, se possibile, dimostrare l'assenza di autonomia giustificativa di un capo rispetto agli altri; tuttavia, se esiste almeno un capo che autonomamente giustifica la custodia, la domanda di indennizzo è destinata generalmente al rigetto.
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