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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33971/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento per plurimi episodi di truffa aggravata ai danni di persone anziane, commessi con telefonate in cui gli autori si fingevano appartenenti alle forze dell'ordine o avvocati per ottenere denaro a seguito di falsi incidenti stradali di congiunti, un giudice per le indagini preliminari ha ricevuto, dopo una precedente declaratoria di incompetenza territoriale da parte di altro giudice che aveva applicato in via provvisoria misure cautelari, una nuova richiesta del pubblico ministero di applicazione di custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e obbligo di presentazione. Il giudice adito ha emesso le misure richieste, ma ha contemporaneamente dichiarato la propria incompetenza per territorio e sollevato conflitto negativo di competenza limitatamente ad alcuni indagati. Il quesito posto alla Corte riguarda se sia configurabile un conflitto negativo quando il giudice, anziché limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ex art. 28 c.p.p., provveda comunque sulla misura cautelare e solo contestualmente sollevi il conflitto, in un contesto di contrasto giurisprudenziale sull'efficacia della misura ex art. 27 c.p.p. e sul rapporto con gli artt. 29 e 32, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte non decide nel merito del conflitto, ma rimette la questione alle Sezioni Unite per dirimere il contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità del conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice investito della richiesta cautelare, dopo una declaratoria di incompetenza di altro giudice, provveda comunque sulla misura ai sensi dell'art. 27 c.p.p. e contemporaneamente sollevi conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p. La decisione sottolinea che il tema è centrale nella fattispecie e che la giurisprudenza di legittimità è divisa tra un orientamento che esclude il conflitto se il giudice compie l'atto e uno che lo ammette quando la situazione processuale resti comunque di stallo. Viene inoltre precisato incidentalmente che, per uno degli indagati, non sussiste conflitto perché la competenza è stata attribuita a un giudice diverso da quello originariamente adito.

Norme richiamate

  • art. 12 c.p.p.

    richiamato per la disciplina della connessione tra reati e per individuare il giudice territorialmente competente in presenza di più episodi di truffa connessi.

  • art. 16 c.p.p.

    richiamato come criterio di determinazione della competenza in relazione al reato ritenuto più grave.

  • art. 27 c.p.p.

    evocato quale norma che consente al giudice dichiaratosi incompetente di adottare provvedimenti urgenti e che, secondo il contrasto giurisprudenziale, incide sulla sorte della misura cautelare e sul conflitto di competenza.

  • art. 28 c.p.p.

    richiamato quale base del conflitto negativo di competenza quando due giudici ricusano la cognizione del medesimo procedimento.

  • art. 29 c.p.p.

    richiamato nella discussione sul momento in cui il conflitto cessa e sull'effetto del provvedimento con cui un giudice dichiara la propria competenza o incompetenza.

  • art. 30, comma 3, c.p.p.

    richiamato per affermare che la proposizione del conflitto non determina la sospensione del procedimento.

  • art. 32, comma 3, c.p.p.

    oggetto del contrasto interpretativo quanto al termine per rinnovare la misura cautelare dopo la decisione sulla competenza.

  • art. 618, comma 1, c.p.p.

    richiamato per la rimessione alle Sezioni Unite in presenza di contrasto giurisprudenziale rilevante.

Massime di principio

  • Non sussiste conflitto negativo di competenza quando il giudice investito della richiesta cautelare, pur dichiarandosi incompetente, emette comunque il provvedimento richiesto, se tale attività esclude una situazione di stallo del procedimento.
  • Il conflitto negativo è configurabile solo quando due giudici ricusano contemporaneamente di conoscere del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, determinando una paralisi processuale non altrimenti superabile.
  • La proposizione del conflitto non sospende il procedimento e non esonera il giudice ritenuto competente dal compiere gli atti urgenti dovuti, inclusi quelli cautelari, fino alla definizione da parte della Cassazione.
  • L'art. 27 c.p.p. va coordinato con le regole sul conflitto in modo da assicurare la continuità della tutela cautelare senza attribuire alla misura originaria un'efficacia ulteriore non prevista dal sistema.
  • Quando il quadro giurisprudenziale è contrastante sulla relazione tra provvedimento cautelare e conflitto di competenza, la questione deve essere rimessa alle Sezioni Unite per l'enunciazione del principio di diritto.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiNesso di causalità

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