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Sentenza

Sentenza n. 4651/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza dell’intimato Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5631/2024 emessa e pubblicata in data 15/05/2024 dal Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Giordano;

Giustizia amministrativa202503507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, nonché alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 5631/2024, passata in giudicato. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo complessivo di 1.000 euro, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla maturazione del diritto sino alla concreta erogazione, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta e a rifondere le spese di lite. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito chiarimenti né indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, ritenendo non sindacabili in sede di ottemperanza i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudice civile. In applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, l’Amministrazione, a fronte dell’allegato inadempimento, avrebbe dovuto dimostrare o chiarire l’avvenuta esecuzione, ma non lo ha fatto. Il Ministero è stato quindi onerato di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inadempimento è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attivabile previa richiesta dei ricorrenti e operante per ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina preventiva del Commissario ad acta è stata considerata ragione esimente rispetto all’astreinte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    in particolare, comma 4, lett. e

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del Commissario ad acta, e dispone di un potere discrezionale nella valutazione delle ragioni ostative alla condanna al pagamento di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.

    La condanna all’astreinte non è automatica: il giudice deve valutare discrezionalmente la sussistenza di ragioni ostative. La nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento può costituire ragione esimente rispetto alla penalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già accertata dal giudicato, dovendo l’amministrazione limitarsi a darvi piena e puntuale esecuzione.
  • Quando il creditore allega l’inadempimento dell’amministrazione a un giudicato e l’amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione, la domanda di ottemperanza deve essere accolta secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un Commissario ad acta, anche senza compenso, per il caso di inutile decorso del termine.
  • La nomina del Commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento può costituire ragione ostativa alla condanna al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a.; l’astreinte non è quindi una conseguenza automatica dell’accertata inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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