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Sentenza

Sentenza n. 10900/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento n. 701500-25-6216 del 11.09.2025 emesso dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale - sede di Roma Tuscolano in persona del Direttore della sede, avente ad oggetto la “convalida in autotutela del provvedimento notificato in data 08.08.2025, in materia di ‘prestazioni a sostegno del reddito – CAUSALE NON INTEGRABILE”; nonché del provvedimento di reiezione n. 701590061143, prot. n. INPS.7015.11/07/2025.0140996, n. pratica 70288130097015000310000015, notificato in data 08.08.2025 e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.

Giustizia amministrativa202513380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e successivo provvedimento di convalida in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa aveva presentato domanda di CIGO per 13 settimane, indicando quale causale la mancanza di lavoro o di commesse, in ragione del ritardo nella consegna di autovetture da parte di Leasys e della modifica del progetto da parte di Stellantis. L'INPS aveva respinto la domanda ritenendo integrato il rischio d'impresa e non dimostrata la non imputabilità dell'evento; in sede di ricorso amministrativo aveva inoltre rilevato che l'impresa non aveva prodotto i contratti con i committenti, ma soltanto gli ordini. Un successivo provvedimento, qualificato come convalida in autotutela, aveva sostituito la motivazione originaria, precisando che i ritardi e le varianti progettuali riguardavano rapporti contrattuali privatistici e non integravano cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo idonei a fondare la CIGO. L'impresa ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990, motivazione insufficiente e contraddittoria e difetto di istruttoria, sostenendo che il provvedimento originario riconosceva la sussistenza dei presupposti di temporaneità e non imputabilità e che la successiva convalida avrebbe ribaltato tale valutazione senza adeguata motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015, degli artt. 1 e 3 del d.m. n. 95442/2016 e della circolare INPS n. 139/2016, nonché travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà tra provvedimenti, sostenendo che né il blocco delle consegne né la modifica improvvisa del progetto fossero imputabili all'impresa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendolo manifestamente infondato ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Ha qualificato il secondo provvedimento come legittimo atto di convalida, diretto a emendare un errore meramente formale del primo diniego mediante una motivazione esaustiva. Nel merito, ha ritenuto che il ritardo nella consegna delle autovetture da parte di Leasys costituisse un fenomeno contrattuale riconducibile a un possibile inadempimento, fronteggiabile mediante rimedi civilistici, anche risarcitori, e non un evento non imputabile rilevante ai fini della CIGO. Analogamente, la modifica della commessa da parte di Stellantis, accettata dall'impresa, costituiva una vicenda contrattuale e non un evento imprevedibile e non altrimenti fronteggiabile. La non imputabilità richiesta per la CIGO riguarda, secondo il giudice, eventi non fronteggiabili con altri rimedi e privi di alternative giuridiche, poiché la CIGO opera come forma di assicurazione del reddito e non come copertura ordinaria del rischio imprenditoriale. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente la decisione con sentenza in forma semplificata quando il ricorso è manifestamente infondato.

  • art. 21-nonies, comma 2, l. n. 241/1990

    Il giudice ha ritenuto legittima la qualificazione del provvedimento successivo come convalida, diretta a emendare un errore meramente formale del precedente atto mediante una motivazione esaustiva.

  • art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015

    Richiamato quale parametro normativo della domanda di CIGO per mancanza di lavoro o di commesse.

  • artt. 1 e 3 d.m. n. 95442/2016

    Richiamati in relazione ai requisiti della temporaneità e della non imputabilità dell'evento ai fini dell'integrazione salariale ordinaria.

  • art. 71 d.P.R. n. 445/2000

    Richiamato dall'INPS per la richiesta di esibizione dei contratti con i committenti.

  • circolare INPS n. 139/2016

    Richiamata per la disciplina dei contratti di appalto: la CIGO è riconoscibile per vicende dell'impresa committente solo in presenza di cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, mentre gli altri eventi restano nell'ambito del rischio contrattuale e imprenditoriale.

Massime di principio

  • Ai fini della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, la non imputabilità dell'evento richiede una situazione temporanea non fronteggiabile dall'impresa con altri rimedi giuridici e non riconducibile al normale rischio imprenditoriale.
  • Il ritardo nella consegna di beni da parte del committente, quando integra un possibile inadempimento contrattuale fronteggiabile con azioni civilistiche, non costituisce di per sé un evento non imputabile idoneo a fondare il ricorso alla CIGO.
  • La modifica della commessa da parte del committente, se accettata dall'impresa nell'ambito del rapporto contrattuale, resta una vicenda privatistica e non integra, di per sé, una causa di forza maggiore rilevante ai fini della CIGO.
  • La CIGO opera come forma di assicurazione del reddito per eventi temporanei e non altrimenti fronteggiabili, ma non può essere utilizzata per trasferire sull'ente previdenziale il rischio ordinario dei rapporti contrattuali e dell'organizzazione imprenditoriale.
  • Un provvedimento successivo può essere qualificato come convalida quando corregge un errore meramente formale del precedente atto e ne esplicita in modo esaustivo la motivazione, senza che ciò determini un'illegittima sostituzione sostanziale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeAutotutela
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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