Cassazione Civile, Ordinanza n. 33065/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La società bancaria ha proposto istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione. Nell'ordinanza originaria, a seguito del rigetto dei ricorsi per cassazione proposti da due parti private, la motivazione dava atto della condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle parti controricorrenti; tuttavia il dispositivo presentava un evidente disallineamento, perché riportava due capoversi identici nei quali la condanna alle spese era attribuita sempre alla medesima società, con omissione della diversa società che pure era parte controricorrente. La ricorrente ha quindi dedotto che vi fosse uno scambio della ragione sociale nel dispositivo e ha chiesto la rettifica del provvedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'istanza, rilevando che dalla motivazione e dalla struttura del provvedimento originario emergeva chiaramente la necessità di condannare i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore di entrambe le parti controricorrenti, mentre nel dispositivo era stata per errore indicata due volte la stessa società. Ha quindi corretto l'ordinanza sostituendo il nominativo erroneamente riportato con quello della società omessa, disponendo inoltre la cancellazione di alcuni righi dell'epigrafe e l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento.
Norme richiamate
art. 391 bis c.p.c.
La Corte afferma che la correzione dell'errore materiale nel provvedimento di legittimità può essere disposta ai sensi di tale norma, anche d'ufficio, quando il vizio sia palese e risultante dal confronto tra motivazione e dispositivo.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento è correggibile quando dalla motivazione e dagli atti del medesimo provvedimento risulti con certezza quale fosse il contenuto corretto della statuizione.
- La correzione può riguardare anche la regolazione delle spese di lite quando il dispositivo contenga una duplicazione o uno scambio manifesto del nominativo della parte beneficiaria.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche d'ufficio, senza necessità di un nuovo giudizio sul merito della controversia, purché si tratti di rettificare una mera menda redazionale e non di modificare la decisione sostanziale.
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