Cassazione Civile, Ordinanza n. 31997/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
Una struttura sanitaria privata, già convenzionata e poi accreditata con il SSN, aveva erogato prestazioni di laboratorio per gli anni 2010, 2011 e 2012 nell’ambito di rapporti contrattuali con l’ASL territorialmente competente. L’ASL aveva corrisposto i compensi decurtandoli mediante lo "sconto tariffario" previsto da una normativa ritenuta dalla struttura non più applicabile oltre il triennio 2007-2009. La struttura aveva quindi chiesto la condanna dell’ASL al pagamento della differenza, deducendo inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e, in subordine, l’arricchimento senza causa. In appello, però, la Corte territoriale aveva ritenuto non provati l’accreditamento regionale e la valida stipulazione degli accordi contrattuali, con particolare dubbio sulla loro efficacia per prestazioni rese prima della sottoscrizione; aveva inoltre escluso la fondatezza della domanda ex art. 2041 c.c. La ricorrente ha impugnato tale decisione con sette motivi: ha denunciato la formazione di giudicato interno sull’esistenza del rapporto di accreditamento e dei contratti; la violazione delle norme sul riparto dell’onere probatorio e sulla prova documentale; l’erronea interpretazione della disciplina dell’accreditamento transitorio/provvisorio e degli accordi contrattuali con le ASL; la lesione del contraddittorio per mancata possibilità di integrare la prova dopo il rilievo officioso; e il travisamento della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati. Ha affermato che, nel caso concreto, vi era giudicato interno sia sulla sussistenza dei contratti scritti validi ed efficaci tra le parti per gli anni di causa, sia sull’esistenza dell’accreditamento della struttura per il periodo in contestazione, poiché tali aspetti non erano stati specificamente impugnati in appello dall’ASL e costituivano la parte principale del rapporto, non più rimettibile in discussione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi al principio per cui le questioni coperte da giudicato interno non possono essere rimesse in discussione d’ufficio. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato come base della domanda di responsabilità contrattuale per mancato integrale pagamento delle prestazioni rese
art. 2041 c.c.
evocato in subordine per escludere la tutela restitutoria, ma la Corte di merito aveva negato il presupposto dell’ingiustificato arricchimento nei termini prospettati
art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006
norma invocata dall’ASL per applicare lo sconto tariffario; la struttura sosteneva che l’efficacia fosse limitata al triennio 2007-2009
art. 6, comma 6, L. 724/1994
richiamato in relazione alla prosecuzione dei rapporti con le strutture già convenzionate e al regime dell’accreditamento transitorio
d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato come disciplina dell’accreditamento e degli accordi contrattuali con le strutture private
artt. 8, 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, d.lgs. n. 502 del 1992
invocati dalla ricorrente per sostenere che l’erogazione di prestazioni per conto del SSN fosse legittimamente fondata su accreditamento e accordi contrattuali
art. 2, comma 7, d.p.r. 14 gennaio 1997
richiamato dalla ricorrente in tema di requisiti per l’erogazione di prestazioni sanitarie accreditate
art. 32, comma 8, L. 449/1997
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei rapporti tra SSN e strutture private
art. 115 c.p.c.
invocato per censurare la valutazione della prova documentale e l’asserito travisamento del materiale probatorio
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all’onere della prova dell’esistenza del rapporto di accreditamento e dei contratti
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare ultrapetizione o pronuncia su questioni coperte da giudicato interno
artt. 2909 c.c., 324, 329, 342, 343 e 346 c.p.c.
richiamati per sostenere la formazione del giudicato interno e i limiti del devolutum in appello
art. 132 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 111 Cost. per censurare la motivazione della sentenza d’appello
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato in relazione al requisito della motivazione della decisione
artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/2002
richiamati nella sentenza di primo grado per gli interessi moratori sulle somme dovute
Massime di principio
- Il giudicato interno si forma sulla statuizione minima composta dalla sequenza fatto-norma-effetto: se un capo della decisione non è specificamente impugnato, esso non può essere rimesso in discussione, neppure d’ufficio, nei gradi successivi.
- Quando in primo grado è stato deciso un rapporto principale e la controparte non lo contesta con motivi specifici in appello, restano coperte da giudicato le questioni logicamente dipendenti da quel rapporto, incluse l’esistenza del contratto e i presupposti del rapporto obbligatorio.
- Nel processo civile, la contestazione in appello deve investire in modo puntuale le rationes decidendi effettivamente poste a base della sentenza di primo grado; una critica rivolta soltanto a profili accessori o conseguenziali non riapre il capo principale della decisione.
- La prova documentale prodotta tempestivamente e non specificamente contestata può assumere rilievo decisivo; il giudice d’appello non può sostituire d’ufficio una propria verifica su fatti ormai coperti da giudicato interno.
- Nelle controversie tra strutture sanitarie private e ASL, il tema della remunerazione delle prestazioni va distinto dai presupposti del rapporto di accreditamento e contratto: se questi ultimi non sono contestati e sono coperti da giudicato, resta discutibile solo il quantum dovuto secondo la disciplina tariffaria applicabile.
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