Sentenza n. 4594/2026 - Napoli, Sezione 7
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 3088/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 16827/2024, pubblicata in data 22/04/2025, e notificata il 23/04/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3088/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024 e condannato il Ministero all'emissione di un buono elettronico di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, deducendo l'inerzia dell'Amministrazione nell'eseguire la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3088/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 23 aprile 2025. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, l. 107/2015, per quattro anni scolastici, con conseguente emissione di un buono elettronico del valore complessivo di € 2.000,00. La ricorrente ha chiesto che, in caso di persistente inerzia, fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con un mero atto di stile e non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: il titolo azionato era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 30 dicembre 2025, era stato notificato all'Amministrazione il 23 aprile 2025 e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza che il Ministero avesse dato esecuzione alla pronuncia. Il Ministero è stato quindi ordinato di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, mediante corresponsione alla ricorrente di quanto riconosciuto dal titolo. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della ricorrente entro ulteriori sessanta giorni e con facoltà di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Il compenso del commissario, quantificato in € 500,00, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, alla rifusione del contributo unificato se versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, successivo alla notificazione del titolo all'Amministrazione, costituisce nella fattispecie presupposto per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
È la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo azionato, la sua notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine previsto per l'adempimento e la mancata esecuzione del comando giudiziale.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione puntuale e integrale al giudicato entro un termine determinato, indicando gli atti e le prestazioni dovuti secondo il contenuto del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, con attribuzione del potere di compiere gli atti necessari all'esecuzione e facoltà di delega quando prevista dal provvedimento.
- Le spese dell'attività commissariale e del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione inadempiente quale conseguenza della sua soccombenza e della persistente mancata esecuzione del giudicato.
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