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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00917/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza con cui l'ente gestore dei canali demaniali di irrigazione ha revocato una concessione demaniale rilasciata al Comune e ha disposto la riduzione discrezionale dei canoni concessori rispetto alla tariffa demaniale, chiedendo il pagamento di somme per annualità pregresse. Il Comune ha impugnato l'ordinanza davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche, deducendo l'elusione di un precedente giudicato formatosi su una sentenza dello stesso giudice speciale che aveva già determinato i canoni dovuti per un determinato periodo e aveva condannato l'ente gestore alla restituzione di somme. Il Tribunale regionale ha annullato l'ordinanza, ritenendo che la nuova determinazione dei canoni e la revoca della riduzione fossero coperte dal giudicato. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha confermato. In cassazione l'ente ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato difetto di giurisdizione del TRAP, sostenendo che la revoca della concessione e le attribuzioni discrezionali correlate sarebbero sottratte alla cognizione del giudice delle acque e che non vi sarebbero rapporti negoziali ma un potere amministrativo; con il secondo ha denunciato ancora difetto di giurisdizione, questa volta in relazione al sindacato sul giudicato, sostenendo che la giurisdizione non muta in base al vizio dedotto, che la nullità per violazione del giudicato rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva, e che comunque il precedente giudicato non sarebbe pertinente perché il canone ridotto sarebbe stato poi legittimamente revocato per sopravvenienze e per la natura pubblicistica del rapporto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato i principi sul giudicato e sul rinvio dinamico del rito speciale al codice di procedura civile; ha inoltre osservato che la questione di giurisdizione era in realtà assorbita dalla verifica del giudicato già formatosi tra le stesse parti sul medesimo rapporto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che esso, pur formulato in termini di giurisdizione, mirava in sostanza a contestare la ricostruzione dei fatti e l'estensione del giudicato, cioè il merito, profilo non deducibile in cassazione contro le sentenze del TSAP se non nei limiti di violazione di legge o di motivazione inesistente/apparente/radicalmente contraddittoria. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    È richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione in tema di giurisdizione; la Corte osserva però che le censure erano, in sostanza, dirette al merito e non ammissibili nel giudizio di legittimità così strutturato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come fondamento del ricorso avverso le decisioni del giudice speciale; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulle sentenze del TSAP.

  • art. 143 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775

    Norma evocata dalla ricorrente per fondare la giurisdizione del giudice delle acque sulle controversie relative alle concessioni e ai canoni.

  • art. 200, lett. a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775

    Richiamato come base della giurisdizione del Tribunale regionale/superiore delle acque pubbliche sulle controversie in materia di canoni e concessioni.

  • art. 208 r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775

    La Corte afferma che, per gli istituti processuali non disciplinati dalla normativa speciale, opera il rinvio al codice di procedura civile in modo formale e dinamico.

  • art. 324 c.p.c.

    Applicato, per effetto del rinvio dell'art. 208 r.d. 1775/1933, ai fini della formazione del giudicato nel processo speciale delle acque.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte in via analogica rispetto al giudizio di appello davanti al TSAP, quale disciplina processuale applicabile per effetto del rinvio dinamico.

  • art. 327 c.p.c.

    Evocato per evidenziare il superamento del termine lungo di impugnazione ai fini della stabilità del giudicato.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Base della declaratoria di inammissibilità del primo motivo, perché la decisione impugnata risultava conforme alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 133, comma 1, n. 5, d.lgs. 104/2010

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nullità del provvedimento in violazione o elusione del giudicato rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 12 L. 27 dicembre 1977 n. 984

    Evocato dalla ricorrente per sostenere il trasferimento dell'amministrazione dei canali demaniali di irrigazione a consorzi degli utenti.

  • art. 136, lett. c), r.d. 8 maggio 1904 n. 368

    Richiamato dalla ricorrente per qualificare i poteri di concessione sui canali demaniali come poteri amministrativi.

  • r.d. 13 febbraio 1933 n. 215

    Richiamato per inquadrare il regime delle opere pubbliche di bonifica e il passaggio dei poteri amministrativi sui canali demaniali.

  • art. 21 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215

    Evocato dalla ricorrente per sostenere che l'ente gestore si alimenta dei proventi dei canoni di concessione.

  • d.p.r. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • d.p.r. 115/2002, art. 13, comma 1 bis

    Richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, per gli istituti processuali non espressamente disciplinati dal testo unico sulle acque opera il rinvio al codice di procedura civile in modo formale e dinamico, con applicazione delle norme vigenti del c.p.c. compatibili con il rito speciale.
  • Quando un precedente giudicato copre il medesimo rapporto e il medesimo oggetto sostanziale della controversia, esso preclude la riapertura del tema sia sotto il profilo del merito sia, nei limiti del caso concreto, sotto quello della giurisdizione, se la nuova domanda si risolve in un tentativo di mettere nuovamente in discussione ciò che è già stato definitivamente accertato.
  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze del TSAP non può essere utilizzato per una rivalutazione del fatto o per ottenere una diversa ricostruzione del rapporto sostanziale; sono scrutinabili soltanto violazioni di legge o vizi motivazionali tali da rendere la motivazione inesistente, meramente apparente o radicalmente contraddittoria.
  • Le censure formalmente qualificate come questioni di giurisdizione sono inammissibili quando, in concreto, mirano soltanto a contestare l'accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito o l'estensione del giudicato.
  • La stabilità delle decisioni giudiziarie richiede il rispetto dei termini di impugnazione; decorso inutilmente il termine lungo, il giudicato si consolida e non può essere superato mediante iniziative processuali volte a riaprire la controversia già definita.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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