Cassazione Penale, Sentenza n. 8519/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Monza del 30/05/2022 (reato indicato come art. 590-bis, comma 1), deducendo violazione di legge per contrasto con i parametri di cui all'art. 218, comma 2, Codice della Strada, e vizio di motivazione circa la misura della sospensione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo ma ha confermato che la determinazione della durata della sospensione della patente va effettuata secondo i parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., distinti dai criteri di cui all'art. 133 c.p.; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando la misura della sospensione è modesta o prossima al minimo edittale, è sufficiente una motivazione anche implicita che ne dichiari l'adeguatezza o congruità. Inoltre la Corte ha considerato rilevante la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, che ha escluso l'automaticità della revoca della patente per i reati di omicidio e lesioni stradali non riconducibili all'ubriachezza o all'uso di sostanze. Nel caso concreto la sospensione di anni uno, inferiore alla durata media, è stata ritenuta congrua. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 590-bis c.p. (lesioni stradali aggravate)
Indica il reato per il quale è stata inflitta la pena; la decisione impugnata riguarda l'applicazione della sanzione accessoria conseguente a tale fatto.
art. 218 Codice della Strada
Fornisce i parametri specifici per la determinazione della durata delle sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente); la Corte ha stabilito che la durata va determinata secondo questi criteri e non secondo i parametri penali dell'art. 133 c.p.
art. 222 Codice della Strada
Prevedeva l'automatica revoca della patente per alcuni reati stradali; la Corte Costituzionale (sentenza n. 88/2019) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale automatismo per i reati non riconducibili a ubriachezza o alterazioni da stupefacenti, ed il Collegio ne ha tenuto conto per escludere la revoca automatica nel caso concreto.
art. 133 c.p.
Contiene i criteri per la determinazione della pena principale; la Corte ha ribadito che tali criteri non sono direttamente applicabili per la determinazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada.
art. 606 c.p.p.
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione, incluso il vizio di motivazione; la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso dell'imputato su questo motivo con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria.
art. 448 c.p.p.
comma 2-bis (introdotto dalla L. 23/06/2017, n. 103)
Limita i mezzi di impugnazione in alcuni casi di patteggiamento; la Corte ha precisato che tali limiti non ostano al ricorso relativamente alla motivazione della sanzione amministrativa accessoria, considerata autonoma rispetto alla pena.
Sentenza Corte Costituzionale
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione di revoca automatica della patente per reati stradali non collegati a ubriachezza o stupefacenti; la Cassazione ha applicato tale principio al caso, escludendo la revoca automatica.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (massime richiamate)
es. Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019; Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020; Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020
Confermano che la durata della sospensione applicata con patteggiamento si determina con i parametri del Codice della Strada e che, se la misura è modesta o prossima al minimo edittale, è sufficiente una motivazione anche implicita che ne dichiari la congruità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile per vizio di motivazione anche quando l'impugnativa riguarda la misura della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) applicata con patteggiamento, poiché tale sanzione è autonoma rispetto alla pena.
- La durata della sospensione della patente va determinata secondo i parametri specifici dell'art. 218, comma 2, Codice della Strada e non con i criteri generali dell'art. 133 c.p.
- Quando la sospensione è modesta o prossima al minimo edittale, il giudice può soddisfare l'obbligo motivazionale con una motivazione implicita che ne dichiari l'adeguatezza o congruità; motivazioni più articolate sono richieste se la misura si discosta sensibilmente dal minimo.
- L'automatismo della revoca della patente per reati stradali può essere escluso alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 88/2019) quando il reato non sia connesso all'ubriachezza o all'uso di sostanze stupefacenti.
- In situazioni analoghe è utile che il giudice espliciti quando si discosti dal minimo: maggior dettaglio motivazionale riduce il rischio di annullamento in cassazione; viceversa, misure contenute o riconducibili al minimo possono essere giustificate in modo più sintetico.
- Per il difensore che impugna, va tempestivamente contestato il mancato o insufficiente apprezzamento dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S. e va precisato in che modo la misura della sospensione risulti ingiustificata rispetto ai criteri legali.
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