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Sentenza

Sentenza del 26/06/2015 n. 13244 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 242.543,46 per omessi versamenti IRAP, IRPEF e IVA relativi agli anni 2000 e 2001, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. La società sosteneva, tra l'altro, l'illegittimità della cartella per mancata preventiva richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212 del 2000 e contestava gli importi dovuti. Aveva inoltre aderito al condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, effettuando alcuni versamenti rateali. L'Agenzia delle entrate sosteneva che il mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima avesse reso inefficace il condono, legittimando il recupero dell'imposta originaria e l'applicazione delle sanzioni. La società contestava invece la perdita del beneficio e l'omessa pronuncia sulla violazione dello Statuto del contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo insussistente la violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la società aveva comunque chiesto la sospensione o l'annullamento delle sanzioni. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per mancata formulazione del necessario momento di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Ha accolto il secondo motivo dell'Agenzia, stabilendo che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è di natura clemenziale e si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute; il pagamento parziale o tardivo rende inefficace il condono e consente il recupero dell'imposta originaria e delle relative sanzioni, senza riduzione proporzionale in ragione delle somme versate. Ha inoltre accolto il ricorso incidentale della società, rilevando che i giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa alla violazione dell'art. 6 della legge n. 212 del 2000. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, che dovrà riesaminare la controversia, compresa la questione sulla preventiva comunicazione e sulla cartella relativa all'IVA. La Corte ha infine precisato che il beneficio del condono non può applicarsi all'IVA, in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione europea.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali

    La cartella era stata emessa a seguito di controllo automatizzato, senza un'attività di accertamento straordinario.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice decide su una domanda o richiesta effettivamente formulata dalla parte; sussiste invece omessa pronuncia quando il giudice non esamina una specifica eccezione ritualmente proposta.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ... ai contribuenti ... che ... provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali

    Il condono è una misura clemenziale per omessi o tardivi versamenti e richiede il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, anche quando il pagamento è rateizzato. Il versamento della prima rata o di alcune rate non è sufficiente a perfezionarlo.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    Il contribuente che non esegue il pagamento delle imposte ... alle previste scadenze è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato

    Quando il condono ex art. 9-bis non si perfeziona, rivive l'originario omesso versamento e la sanzione è commisurata all'intera imposta originariamente non versata, non soltanto al residuo dopo i pagamenti parziali.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, commi 1 e 5

    Obblighi di informazione e comunicazione dell'esito della liquidazione in presenza di incertezze rilevanti

    La questione della mancata comunicazione preventiva e dell'eventuale nullità della cartella deve essere esaminata dal giudice di rinvio, poiché i giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Formulazione del quesito di diritto e del momento di sintesi

    Per le sentenze soggette al regime transitorio, il motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione doveva contenere un'autonoma e chiara sintesi del fatto controverso e decisivo; la sua mancanza comporta l'inammissibilità.

  • Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Obblighi degli Stati membri in materia di applicazione e riscossione dell'IVA

    Sono incompatibili con il diritto dell'Unione le misure nazionali che comportano una rinuncia generale o indiscriminata alla riscossione dell'IVA. Pertanto, l'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 deve essere disapplicato nella parte in cui esclude sanzioni relative all'omesso o tardivo versamento dell'IVA.

Massime di principio

  • Un condono rateale che prevede il pagamento integrale entro termini perentori si perfeziona solo con il pagamento completo e tempestivo di tutte le rate; il versamento parziale non conserva automaticamente il beneficio.
  • Se il condono non si perfeziona, l'amministrazione può recuperare l'imposta originaria non versata e applicare le sanzioni sull'intero importo originariamente omesso, senza ridurle in proporzione ai pagamenti eseguiti durante la procedura.
  • Non si possono applicare per analogia regole previste per forme diverse di condono: occorre distinguere tra condoni clemenziali, limitati alla rinuncia alle sanzioni, e condoni premiali, che possono produrre effetti più ampi.
  • Le agevolazioni fiscali non possono derogare agli obblighi europei di riscossione dell'IVA; una definizione agevolata nazionale non può eliminare o ridurre indebitamente le sanzioni connesse all'IVA.
  • Il giudice deve pronunciarsi su ogni eccezione specificamente proposta e devoluta in appello; l'omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta la cassazione con rinvio.
  • Nei ricorsi per cassazione soggetti al vecchio art. 366-bis c.p.c., la censura sulla motivazione doveva contenere un'autonoma sintesi del fatto controverso e delle ragioni dell'insufficienza motivazionale; la mancanza rende il motivo inammissibile.

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